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Commento alla Dichiarazione d’intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio

La dichiarazione  d’intenti di ieri per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio (vedi su questo sito) assume una particolare valenza perché si discosta nettamente da una prassi ultra trentennale (posso rammentarlo perché ne scrissi sul Corriere dello Sport) fatta di strette di mano e pacche sulle spalle, seguite dal nulla. Un nulla sonoro quasi quanto i cori antisemiti, dove la parola ebreo diventa un insulto. Questa non è una novità: ogni volta che si scrive “di origine ebraica” riferendosi a un ebreo, lo si fa perché la parola “ebreo” è ritenuta offensiva.  Se per gente colta e preparata la parola “ebreo” è offensiva, perché meravigliarsi che la si usi nello sport per screditare l’avversario? Colpisce che siano dei cristiani a farlo, a meno che abbiano rimosso l’ebraismo di Gesù.

Questa, però, è la volta buona, perché questa dichiarazione, anzitutto, è fatta da istanze non ebraiche, e questo vuol dire che l’antisemitismo talvolta non è sentito come un problema degli ebrei ma di chi non è ebreo. Mi rendo conto che è un ragionamento complesso (in Italia l’ha fatto Elena Loewenthal) ma questo va a merito di Giuseppe Pecoraro, subentrato a Milena Santerini come Coordinatore per la lotta all’antisemitismo.

Nella dichiarazione d’intenti troviamo delle istruzioni precise, così come precisi sono i richiami normativi, con una precisazione che faremo appresso. In effetti, si prevede (ancorché col rinvio a un disciplinare) l’interruzione delle partite quando ‘partono’ i cori offensivi. Sennonché, l’art. 62 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. già lo prevede:

6. Prima dell’inizio della gara, il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del
Delegato di Lega,ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche
per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.
7. Il pubblico dovrà essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione
e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L’arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile
dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.
8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l’arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero
dell’Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.
9. L’arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere
informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a
interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli
spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro.
11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal
Ministero dell’Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all’arbitro, anche per il tramite del quarto
ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.
12. L’arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato
con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori,
grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell’ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali,
l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della  gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico di cui al comma 6)
o, in sua assenza, dall’arbitro.

14. Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i
fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice
di giustizia sportiva per tali fatti.

Cosa avrebbero potuto fare gli autori della Dichiarazione d’intenti? Chiedere che fossero attuate le norme sopra richiamate avrebbe potuto rinviare alle trattazioni sul principio di effettività della norma, con una dotta citazione di Hans Kelsen? Asserire che le previsioni normative sono state ignorate chiedendo le dimissioni dei responsabili? Io scrivo comodamente e non mi pongo i problemi pratici, il Prefetto Pecoraro sì, e per me non solo ha ragione, ma merita pure un plauso incondizionato. Tuttavia, quando udirò i cori antisemiti, rischio che lo steward, con sfoggio di cultura grazie ai phd ricevuti presso l’Ivy League, mi dica di attendere il disciplinare? Allora, diciamo:

  1. che il disciplinare  va fatto subito, magari, per sopperire a qualche buco/voragine, richiamandosi (come espediente per uscirne) al citato art. 62 e quindi affinandolo;
  2. che il rinvio va fatto all’intera definizione IHRA di antisemitismo, laddove il termine “intera” dovrebbe essere fatto tenendo a mente i soliti furbi, che potrebbero sorvolare sugli esempi, ovvero, il Vittorio Gassmann de “I soliti ignoti“, dove recita una cronaca giornalistica per far finta di essere stato allo stadio. Intera vuol dire: con gli esempi, altrimenti avremmo sostituito “un trou avec un autre“, e non mi dite che il francese non nobilita.