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La pena di morte e il futuro del diritto, in Israele

da: K L’Europa, Gli Ebrei, Il XXI Secolo del 26 Aprile 2026

Il 30 marzo 2026 la Knesset ha approvato la Legge sulla pena di morte per i terroristi. Anne Rethmann, ricercatrice presso la Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences all’Università Ebraica di Gerusalemme, spiega qui in che modo questo voto costituisca una profonda rimessa in discussione dello Stato di diritto israeliano. Collocando questa legge nella storia del rapporto di Israele con la pena di morte e mettendone in luce le implicazioni giuridiche, Rethmann individua uno slittamento che si inserisce nella continuità del progetto di riforma giudiziaria del governo Netanyahu: dal diritto come quadro vincolante al diritto come strumento politico.

Durante i miei primi mesi a Gerusalemme, ho soggiornato presso una donna la cui reazione ricordo ancora chiaramente: il giorno delle elezioni, il 1° novembre 2022, era seduta davanti al telegiornale mentre arrivavano i risultati, ed era visibilmente turbata. Mi disse che l’esito avrebbe avuto conseguenze gravi per lo Stato israeliano. Come hanno dimostrato i mesi successivi, non si sbagliava.

Poco dopo essere salito al potere, il nuovo governo guidato da Benjamin Netanyahu ha iniziato a promuovere quella che definiva una “riforma giudiziaria”, presentata dai suoi sostenitori come una correzione necessaria a quello che descrivevano come un sistema giudiziario eccessivamente politicizzato. Un sistema che, a loro avviso, era arrivato a minare il carattere ebraico dello Stato. Nei mesi precedenti il 7 ottobre, ogni sabato grandi folle scendevano in strada per protestare contro quella che vedevano come un’erosione del carattere democratico e dello Stato di diritto. In una di queste manifestazioni un uomo anziano camminava accanto a sua moglie. Aveva con sé una sedia a rotelle; quando si stancava, vi si sedeva, poi si rialzava e continuava a camminare. Mentre spingeva la sedia vuota, vi appoggiò sopra la sua bandiera israeliana. La scena mi parve simbolica del momento.

Mentre le manifestazioni continuavano, il settore giuridico e in particolare le facoltà di giurisprudenza delle principali università israeliane divennero un punto focale degli attacchi del governo. Gran parte del dibattito verte sull’eredità di Aharon Barak, la cui giurisprudenza – spesso associata a una “rivoluzione costituzionale” – ha ampliato il ruolo interpretativo della Legge fondamentale: “Dignità umana e libertà” (1992), la principale legge fondamentale basata sui diritti nel quadro costituzionale israeliano. Questa legge è stata interpretata come espressione di principi generali di dignità umana ed è diventata uno dei punti di riferimento giuridici più visibili del duplice carattere di Israele come Stato ebraico e democratico.

È in questo contesto che va compresa la recente decisione della Knesset di introdurre la pena di morte per gli omicidi legati al terrorismo. Per evitare confusioni, questa legislazione non è diretta contro gli autori degli eventi del 7 ottobre. Più di 250 persone attualmente detenute sotto custodia israeliana sono state descritte come membri delle forze d’élite Nukhba di Hamas. Le discussioni relative a questi casi, comprese le proposte di processi in stile Eichmann, appartengono a un quadro giuridico distinto e devono essere affrontate in procedimenti separati1. Al contrario, la legge qui in discussione è strutturata in modo tale da riguardare principalmente i casi all’interno del sistema dei tribunali militari della Cisgiordania.

Prima di passare ai dettagli di questa legge profondamente preoccupante, adottata dalla Knesset il 30 marzo 2026, è importante notare che essa è stata promossa principalmente da Itamar Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza nazionale, insieme ad altre figure di estrema destra dell’attuale governo. Gli sforzi per introdurre tale legislazione non sono iniziati dopo il 7 ottobre; una versione precedente del disegno di legge era già stata presentata alla Knesset nel febbraio 20232. Ciò che colpisce non è solo la persistenza di questi tentativi, ma anche il modo in cui hanno accelerato pur nelle attuali condizioni di guerra.

Come ha recentemente sostenuto su Haaretz3 Mordechai Kremnitzer, professore emerito di diritto all’Università Ebraica di Gerusalemme e senior fellow presso l’Israel Democracy Institute, i sostenitori della legge sono probabilmente consapevoli che essa potrebbe non reggere al vaglio giudiziario. Tuttavia ciò non ne diminuisce l’utilità politica. Anche la prospettiva di un intervento giudiziario può essere mobilitata: una decisione della Corte Suprema di annullare la legge può essere presentata come un ostacolo, forse addirittura come un fattore che contribuisce all’insicurezza. Da lì l’argomentazione può spostarsi ulteriormente, verso la messa in discussione della legittimità della Corte stessa e la richiesta di una sua ristrutturazione in linea con quella che viene presentata come la volontà della maggioranza.

In questo senso, il dibattito sulla pena di morte eccede la questione della punizione. Diventa un banco di prova per il carattere dell’ordine giuridico e politico di Israele. Che uno Stato adotti o respinga la pena capitale, come suggerisce Kremnitzer, indica sempre più come esso concepisca la legge: come un quadro di restrizioni e standard generalizzabili, o come uno strumento modellato dalla pressione politica e da presunte richieste maggioritarie. Questo è il contesto più ampio in cui deve essere valutata anche l’attuale proposta, al di là dei suoi soli effetti discriminatori.

Quali sono, allora, le implicazioni della “Legge sulla pena di morte per i terroristi, 5786–2026”, una legge che in pratica si applicherebbe principalmente ai palestinesi processati dai tribunali militari in Cisgiordania?

Anche dopo gli emendamenti dell’ultimo minuto, la struttura della legge rimaneimpressionante. La pena di morte non è più una pena massima, ma la norma. Questo passaggio – da pena massima a esito predefinito – è il cambiamento strutturale fondamentale introdotto dalla legge. I giudici possono discostarsene solo in circostanze eccezionali, lasciando uno spazio estremamente limitato alla discrezionalità giudiziaria, una cosa in gran parte inaudita nei sistemi democratici e più comunemente associato ai regimi autoritari. Allo stesso tempo, le garanzie fondamentali sono indebolite: non è più richiesto un verdetto unanime e la possibilità di clemenza è significativamente limitata, dato che le esecuzioni devono essere eseguite entro 90 giorni, una volta che la sentenza diventa definitiva.

In pratica la legge è strutturata in modo tale da colpire principalmente i palestinesi della Cisgiordania, che vengono processati nei tribunali militari, mentre i cittadini israeliani residenti nello stesso territorio vengono processati nei tribunali civili. La nuova formulazione del reato, che richiede un “intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele”, non risolve le preoccupazioni relative alla discriminazione. Introduce vaghezza ed è soggetta a un’applicazione disomogenea all’interno di un sistema già caratterizzato da asimmetria strutturale. Di conseguenza i cittadini israeliani, anche in casi che coinvolgono atti comparabili di violenza politica, sarebbero perseguiti in base a un quadro giuridico diverso e soggetti a condizioni procedurali diverse.

Questo segna già un cambiamento significativo. Ma diventa più chiaro se inserito in una prospettiva più ampia. Dopo il 1945, l’abolizione della pena di morte è stata vista come un risultato giuridico centrale della maggior parte delle democrazie. Formalmente, la pena di morte non è mai scomparsa dalla legge israeliana. È rimasta in vigore per alcune categorie, tra cui gravi reati contro la sicurezza e determinati atti legati al terrorismo previsti dal diritto penale, nonché disposizioni del diritto militare. Eppure, nella pratica, è rimasta lettera morta. Ciò non era casuale ma rifletteva piuttosto una politica coerente condivisa da pubblici ministeri e tribunali volta a evitarne l’uso. Israele si è allineato a questo sviluppo post-1945 in due modi: nel 1954 abolendo per l’omicidio semplice la pena di morte ereditata dal periodo del Mandato britannico per sostituirla con l’ergastolo obbligatorio; e, nella pratica, attraverso una politica coerente di astensione dall’uso della pena capitale, a parte il caso dei crimini nazisti.

Anche ai sensi della Legge sui nazisti e sui collaboratori nazisti (Punizioni) del 1950, la pena capitalefunzionava come pena massima, non come pena obbligatoria. Del resto Israele ha applicato la pena di morte solo nel caso di Adolf Eichmann. Nel processo Eichmann il tribunale mantenne comunque piena discrezionalità, e la sentenza emerse da un processo giudiziario altamente formalizzato. Un processo che nonostante le circostanze straordinarie fu considerato dai contemporanei – come il giurista tedesco Jürgen Baumann, che scrisse su Juristen Zeitung nel 19634 – come un caso in cui la legge fu effettivamente applicata.

Allo stesso tempo, anche questo quadro eccezionale non era immune da difficoltà. Un problema di altro tipo emerse nel caso di John Demjanjuk, un’ex guardia di origine ucraina accusata di essere “Ivan il Terribile” nel campo di sterminio di Treblinka. Demjanjuk fu perseguito in base alla stessa legge e condannato a morte da un tribunale distrettuale, e poi assolto in appello quando sorsero ragionevoli dubbi sulla sua identità. Quell’assoluzione era giuridicamente corretta, dato lo standard probatorio dell’epoca. Essa rifletteva anche i limiti delle informazioni allora disponibili: solo con l’apertura degli archivi sovietici emersero ulteriori prove che misero in dubbio l’identificazione come “Ivan il Terribile”. Demjanjuk fu successivamente processato e condannato in Germania come guardia del campo di sterminio di Sobibor. Il caso illustra quindi non solo un (potenziale) errore giudiziario, ma anche il mutevole panorama probatorio in cui i tribunali devono operare. Nessun sistema giudiziario può sfuggire completamente a tali limiti e nel contesto di una punizione irreversibile essi assumono un peso particolare, poiché gli errori non possono essere corretti.

Nella Legge sui nazisti e sui collaboratori nazisti (Punizioni), la pena di morte non appare come uno strumento politico, ma come un sottoprodotto della classificazione giuridica. Essa derivava dalla categorizzazione dei crimini – genocidio, crimini contro l’umanità e, secondo la legge israeliana, crimini contro il popolo ebraico – all’interno di un quadro giuridico eccezionale che rivendicava giurisdizione universale su reati di carattere storicamente singolare. Questa legge si applicava a una categoria di crimini, non a una categoria di persone.

Il frequente richiamo al processo Eichmann a sostegno della reintroduzione della pena di morte è quindi analiticamente fuorviante. La sentenza stessa illustra quanto debba essere definita in modo rigorosamente limitato la funzione di un processo penale: non come un forum per spiegazioni storiche, messaggi politici o pedagogia morale, ma limitata all’accertamento della colpevolezza individuale e all’imposizione della pena secondo la legge. Allo stesso tempo, il processo Eichmann è stato ampiamente inteso, sia dai sostenitori che dai critici, come avente funzioni più ampie di narrazione storica e pedagogia pubblica, uno sviluppo che è stato esso stesso oggetto di un ampio dibattito. Questa dualità non è accidentale, ma riflette una tensione ricorrente nei moderni processi penali che affrontano crimini organizzati collettivamente, specialmente quelli perpetrati sotto il nazionalsocialismo. Hannah Arendt, ad esempio, ha criticato la strategia del procuratore generale Gideon Hausner per aver orientato il procedimento verso una narrazione storica più ampia pur difendendo al contempo il processo come impresa giuridica e accettando la condanna a morte in questo caso particolare5. In questo contesto, la condanna a morte nel caso Eichmann non appare come l’espressione di una più ampia politica penale, ma come la conseguenza giuridica di un quadro normativo specifico ed eccezionale.

La legge attuale inverte questa logica. Parte dalla pena e struttura la legge attorno ad essa. Quella che un tempo era una pena massima eccezionale diventa l’esito predefinito. Il confronto non è quindi continuità, ma inversione. Non si tratta semplicemente di un cambiamento di grado bensì di uno spostamento strutturale: da un modello in cui la pena capitale è strettamente vincolata a un quadro giuridico eccezionale a uno in cui viene impiegata come strumento generale all’interno di un conflitto in corso.

Per questi motivi il caso Eichmann non dovrebbe essere interpretato come un precedente per l’estensione della pena capitale. Semmai, dimostra con quanta cautela – e in quali condizioni straordinarie – essa venisse un tempo applicata.

I rischi in gioco non sono teorici. Recentemente è stato invocato un altro caso storico: il caso Meir Tobianski. Nel giugno 1948, durante la guerra arabo-israeliana, Tobianski fu accusato di aver passato informazioni al nemico, processato da una corte marziale ad hoc sul campo e giustiziato nel giro di poche ore. Fu scagionato solo in seguito e la sua condanna fu annullata per ordine di David Ben-Gurion6.

Ricorrere a casi storici può essere utile. Ma questo paragone ha senso solo in modo limitato e attentamente inquadrato, altrimenti rischia di essere fuorviante. Ciò che effettivamente coincide è piuttosto limitato: entrambi i casi riguardano la giurisdizione militare piuttosto che i tribunali civili ordinari, ed entrambi sollevano la questione della punizione irreversibile in condizioni di accresciuta pressione sulla sicurezza. Ma le differenze sono ben più significative. Innanzitutto, la natura della procedura: Tobianski fu processato da un tribunale da campo improvvisato in tempo di guerra, senza un vero e proprio giusto processo. La legge attualmente proposta, al contrario, opera all’interno di un sistema giudiziario militare istituzionalizzato con procedure formali (per quanto problematiche possano essere). Il caso Tobianski va quindi inteso come un monito su ciò che può andare storto quando le garanzie procedurali crollano: né più né meno.

La questione non è quindi semplicemente quella della cittadinanza, ma dell’uguaglianza davanti alla legge. Se la pena più severa è di fatto confinata a un unico sistema giuridico, viene messo in discussione il principio di generalità, centrale in qualsiasi sistema di Stato di diritto. A questo punto, il dibattito non può più essere inteso esclusivamente in termini di punizione o deterrenza. Riguarda il ruolo della legge stessa. Le leggi non sono solo strumenti per rispondere alla violenza; sono anche meccanismi per frenare l’impulso di rispondere con la stessa moneta. È proprio per questo che le democrazie hanno leggi: per frenare anche i desideri comprensibili. Proprio in condizioni di estrema violenza, la loro legittimità dipende dalla loro capacità di operare come standard generalizzabili, non come strumenti modellati dalle circostanze politiche o dall’identità. Questo è anche il motivo per cui il dibattito non può essere ridotto alle sole considerazioni di sicurezza. Anche le argomentazioni spesso invocate a suo favore, come la deterrenza o l’aspettativa che impedisca l’uso di ostaggi come leva negoziale, si basano su presupposti privi di supporto empirico e sono state esplicitamente respinte in passato dai funzionari della sicurezza. Semmai, ci sono ragioni per temere l’effetto opposto.

Questo, a sua volta, aiuta a spiegare perché l’attuale legge non possa essere separata dal più ampio conflitto sulla magistratura. L’introduzione di una pena di morte predefinita, unita a una ridotta discrezionalità giudiziaria e a garanzie indebolite, può essere letta in questo contesto non solo come una misura penale, ma anche come il riflesso della logica politica di parte dell’estrema destra israeliana e, cosa più importante, come un tentativo di ridefinire il ruolo stesso della magistratura. Se i tribunali vengono ridotti ad attuare esiti predeterminati nei casi più estremi, la loro funzione si sposta dal giudizio all’esecuzione.

In questo senso, la pena di morte diventa una cartina di tornasole non solo della politica penale, ma del tipo di Stato che Israele intende essere. Il fatto che uno Stato la adotti o la respinga indica sempre più come esso concepisce la legge: come un quadro di contenimento, o come uno strumento modellato da ciò che viene presentato come la volontà della maggioranza.

Vista in questa luce, l’attuale proposta può essere letta come parte di uno sviluppo più ampio. Non si limita a mettere in discussione specifiche tutele costituzionali; esercita pressione sulla magistratura stessa. Se i tribunali si trovano nella posizione di dover attuare un esito predeterminato o di bloccarlo a costo di un contraccolpo politico, il loro ruolo di arbitri indipendenti viene trasformato. La questione non è più solo ciò che la legge permette, ma chi, in ultima analisi, ha l’autorità di determinarne il significato. La posta in gioco, quindi, non è una singola decisione politica, ma le condizioni alle quali la legge può ancora funzionare come un vincolo al potere.

È in questo senso che l’avvertimento lanciato il giorno del voto da Yuval Shany, Mordechai Kremnitzer, Amichai Cohen e Amir Fuchs a nome dell’Israel Democracy Institute acquista tutto il suo peso. Anche dopo gli emendamenti, sostengono, la proposta rimane incostituzionale, violando la Legge fondamentale di Israele “Dignità umana e libertà” e contraddicendo i valori fondamentali dello Stato sia in quanto ebraico che in quanto7. Questa Legge fondamentale è stata interpretata come espressione dei principi generali della dignità umana, ed è proprio per questo che il dibattito non può essere ridotto alla sola cittadinanza, ma riguarda l’integrità dell’ordinamento giuridico stesso.