Da K l’Europa, gli ebrei il XXI Secolo, 28 maggio 2026
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Un quadro comune per un disaccordo persistente
In termini un po’ riduttivi, l’ambiguità di una questione giuridica e politica molto complessa è stata risolta dichiarando: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio verso gli ebrei». E precisando inoltre che «Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto»1. È importante sottolineare che la definizione affrontava anche alcune forme di antisemitismo legate a Israele attraverso esempi quali «Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo», «Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico» e «Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele». La definizione dell’IHRA ha avuto una diffusione straordinaria, in tempi rapidissimi: al 1° gennaio 2026, un totale di 1.334 enti in tutto il mondo hanno adottato la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, tra di essi 47 governi nazionali (tutti gli Stati europei tranne Irlanda e Norvegia) e istituzioni internazionali come la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione degli Stati americani e il Parlamento latinoamericano2.
Questo costituisce già un risultato notevole, che difficilmente ci si sarebbe potuto aspettare al momento della sua elaborazione. La lacuna che la definizione dell’IHRA cercava di colmare era di per sé sorprendente: nonostante la Shoah, decenni di cultura memoriale del dopoguerra e ampi regimi antidiscriminatori, l’antisemitismo è rimasto a lungo privo di una definizione operativa istituzionale. Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila le istituzioni europee hanno sentito sempre più il bisogno di un quadro comune attraverso cui monitorare, insegnare, ricordare e affrontare pubblicamente l’antisemitismo nel contesto delle trasformazioni successive alla Guerra Fredda e dell’intensificarsi dei dibattiti su Israele e Medio Oriente. Questo contesto ha inscritto una tensione duratura nella definizione stessa: sebbene fosse stata inizialmente pensata per scopi educativi e di monitoraggio relativamente limitati, alla definizione IHRA è stato gradualmente chiesto di svolgere funzioni politiche, istituzionali e normative molto più ampie. La definizione nacque così senza aver davvero affrontato molte delle tensioni che avrebbero poi accompagnato il suo percorso, tensioni che avrebbero potuto essere affrontate diversamente se il suo futuro significato politico e giuridico fosse stato anticipato. Inoltre, date le caratteristiche distintive e in continua evoluzione dell’antisemitismo, la definizione dell’IHRA ha indubbiamente svolto un lavoro concettuale e politico di grande portata nel tentativo di formulare un quadro operativo capace di affrontare manifestazioni molto diverse di ostilità antiebraica.
Ora che la definizione dell’IHRA si avvicina al suo Bar Mitzvah, è tempo di valutare cosa esattamente costituisca il suo successo. Ma con quali criteri si dovrebbe misurare il successo di una delle definizioni contemporanee più controverse? La definizione dovrebbe essere giudicata in base ai suoi scopi istituzionali originari, monitoraggio dell’antisemitismo, memoria della Shoah e orientamento educativo? Oppure la diffusione globale della definizione ne ha trasformato radicalmente la funzione, imponendo di valutarla invece in base ai suoi effetti politici, giuridici e culturali più ampi?
Sebbene inizialmente pensata per scopi educativi e di monitoraggio relativamente limitati, alla definizione dell’IHRA è stato gradualmente chiesto di svolgere funzioni politiche, istituzionali e normative molto più ampie.
Come verrà discusso più dettagliatamente di seguito, il significato della definizione IHRA si estende ora ben oltre il quadro relativamente modesto inizialmente previsto dai suoi redattori. Ma questa espansione solleva un problema più profondo: una definizione che si autodefinisce non vincolante può funzionare contemporaneamente come norma quasi giuridica? In che misura una definizione internazionale di antisemitismo può operare efficacemente in contesti nazionali, costituzionali e politici radicalmente diversi? E come può un unico quadro concettuale mediare il rapporto, carico di significati storici e politici, tra antisemitismo, sionismo e Stato d’Israele senza che queste categorie si confondano?
Queste tensioni irrisolte aiutano a spiegare perché, parallelamente al crescente sostegno internazionale alla definizione dell’IHRA, siano rapidamente emersi tentativi di definire l’antisemitismo alternativi ad essa. Tra questi, i più importanti sono il Nexus Document (2020) e la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) (2021)3, entrambi nati in parte in risposta alle preoccupazioni riguardo alla portata, alle implicazioni e ai possibili usi della definizione dell’IHRA, specialmente per quanto riguarda i suoi potenziali effetti dissuasivi sulla libertà di espressione critica nei confronti di Israele, anche da parte degli ebrei4.
Dopo il 7 ottobre, i dibattiti su quale sia la definizione “giusta” si sono solo intensificati, nel contesto di discorsi e comportamenti presumibilmente antisemiti legati alla risposta di Israele. Sono emerse nuove pressioni – in ambito politico, accademico, giuridico e culturale – a collocarsi, per sé e per gli altri, rispetto alla definizione dell’IHRA, un processo che implica quasi inevitabilmente una presa di posizione rispetto allo Stato di Israele. Le persone, sia ebree che non ebree, sembrano sempre più spinte verso una sorta di “coming out”: pro o contro Israele. Questa richiesta di una dicotomia netta, lealtà senza possibilità di equivoco e certezze immediate caratterizza sempre più la cultura politica contemporanea nel suo complesso. Nei dibattiti che riguardano gli ebrei, l’antisemitismo e Israele, però, la perdita di spazio per l’ambivalenza, la contraddizione e le sfumature può diventare particolarmentedelicata e pericolosa. In queste condizioni anche chi agisce con le migliori intenzioni può ritrovarsi a riprodurre forme di pensiero semplicistiche, escludenti o antisemite.
Il desiderio di una definizione chiara e praticabile dell’antisemitismo è quindi comprensibile, persino necessario, se si vuole che l’antisemitismo sia reso pubblicamente visibile, insegnato, contestato e affrontato sul piano giuridico. Eppure poche forme di odio si sono dimostrate storicamente così adattabili e concettualmente instabili come l’antisemitismo. Spesso descritto come «l’odio più longevo», si è adattato storicamente a contesti politici, religiosi, razziali, nazionali e ideologici radicalmente diversi. Il rischio di affidarsi troppo rigidamente a una singola definizione non è quindi solo di appiattire la complessità dell’antisemitismo, ma anche di ridurre la diversità, le contraddizioni, le storie e le esperienze vissute degli ebrei a una immagine singolare ed eccessivamente coerente.
Dopo il 7 ottobre, i dibattiti su quale sia la definizione “giusta” si sono solo intensificati, nel contesto di discorsi e comportamenti presumibilmente antisemiti legati alla risposta di Israele. Sono emerse nuove pressioni – in ambito politico, accademico, giuridico e culturale – a collocarsi, per sé e per gli altri, rispetto alla definizione dell’IHRA, un processo che implica quasi inevitabilmente una presa di posizione rispetto allo Stato di Israele.
Alla luce del dibattito polarizzato che circonda la definizione dell’IHRA – in particolare per quanto riguarda precisione, utilità e implicazioni politiche – è ora di esaminare il suo impatto nel primo decennio di vita. Questo testo sostiene che il successo della definizione IHRA risiede meno nell’aver risolto il problema di definire l’antisemitismo che nell’essere diventata il quadro più ampiamente accettato attraverso il quale tale problema viene negoziato pubblicamente, politicamente e, sempre più, giuridicamente. La sua forza – l’utilizzabilità istituzionale – è anche la fonte di molte delle sue debolezze: ambiguità, estensione eccessiva e il rischio costante di vedersi chiedere più di quanto qualsiasi definizione operativa possa reggere. Sebbene la portata dell’IHRA sia internazionale, viene data particolare attenzione al suo significato in Germania e in Francia, dove il rapporto tra antisemitismo, memoria della Shoah, Israele e regolamentazione giuridica è diventato particolarmente visibile. Rivisitando le più ampie difficoltà legate alla definizione di antisemitismo e tracciando la traiettoria politica e giuridica della definizione IHRA, questo testo esamina alcune delle tensioni che hanno accompagnato la definizione durante il suo primo decennio.
Definire l’indefinibile?
Qualsiasi tentativo di definire l’antisemitismo richiede anche di definire “l’ebreo” come soggetto principale del danno antisemita. Come definire “l’ebreo” è di per sé una questione secolare, irrisolta e spesso pericolosa, con risposte religiose, razziali, culturali, nazionali e politiche concorrenti contrastantiche emergono sia dall’interno sia dall’esterno delle comunità ebraiche. Qualsiasi sforzo per definire l’antisemitismo si confronta con una sfida democratica centrale: come riconoscere la differenza ebraica senza indebolire la promessa di uguale protezione.
Sebbene formalmente non vincolanti, le definizioni spesso ci si aspetta possano portare a giudizi binari: antisemita o no, accettabile o inaccettabile, lecito o illecito, anche se l’antisemitismo non si lascia sempre ricondurre a categorie fisse5. L’antisemitismo condivide quindi caratteristiche importanti con razzismo, sessismo, xenofobia e altre forme di pregiudizio che producono discriminazione. Come questi ultimi, costruisce un “altro” identificabile attraverso narrazioni binarie di differenza, pericolo e indesiderabilità che possono giustificare esclusione, marginalizzazione o violenza. Eppure queste dicotomie sono spesso instabili, poiché dipendono dalla costruzione di confini tra ciò che è considerato “normale” e ciò che viene marcato come diverso.
Allo stesso tempo, l’antisemitismo ha storicamente sviluppato forme cospirative particolarmente resistenti, che spesso rappresentano gli ebrei non soltanto come inferiori o esclusi, ma anche come minacciosi, manipolatori, globalmente connessi o segretamente potenti. L’immaginario antisemita ha quindi collocato gli ebrei non solo ai margini della società, ma anche, paradossalmente, dietro le strutture del potere politico, finanziario, culturale o globale. Oggi, l’antisemitismo può anche funzionare come porta d’accesso a visioni del mondo complottiste più ampie e come forma di “collante” ideologico che collega forme di ostilità altrimenti disparate6. È proprio questa dimensione cospirativa e adattiva – piuttosto che qualsiasi pretesa di unicità assoluta – che ha spesso reso difficile un confronto diretto con altre forme di discriminazione.
Questo aiuta a spiegare perché l’antisemitismo tenda storicamente verso fantasie di totalizzazione ed eliminazione. Se gli ebrei sono immaginati non solo come inferiori, ma come la fonte nascosta del potere e della corruzione, la logica antisemita può evolvere verso la convinzione che la società possa essere redenta solo attraverso la rimozione totale dell’influenza ebraica. L’antisemitismo eccede quindi le normali dinamiche tra maggioranza e minoranza perché costruisce “l’ebreo” non semplicemente come un’altra minoranza vulnerabile, ma come una minaccia metafisica, politica e cospirativa all’ordine sociale stesso.
Alcune delle radici più profonde di questa struttura risiedono nel rapporto storico tra cristianesimo ed ebraismo. L’ebraismo doveva rimanere sufficientemente visibile per autenticare le origini del cristianesimo, ma allo stesso tempo essere superato affinché il cristianesimo potesse emergere come verità compiuta e universale. Gli ebrei sono quindi stati collocati in un ruolo paradossale: fondativi ma obsoleti, necessari ma minacciosi. Queste dinamiche si sono intrecciate nuovamente con il sionismo, la fondazione di Israele e la centralità geopolitica e religiosa del Medio Oriente.
Il tentativo degli ebrei di diventare «una nazione tra le nazioni», dotata di sovranità e territorio – in particolare in Terra Santa, luogo così centrale anche nell’immaginario religioso cristiano e musulmano – è stato spesso considerato particolarmente sospetto. Il Vaticano, per esempio, ha stabilito piene relazioni diplomatiche con Israele solo nel 1993, il che mostra quanto la sovranità ebraica sia difficilmente compatibile con le convinzioni di lunga data della teologia cristiana secondo cui l’ebraismo doveva sopravvivere come precursore e testimone, ma non come rinnovata presenza sovrana nella storia e nello spazio sacri. Inoltre la geopolitica moderna del Medio Oriente ha sempre più fuso il conflitto arabo-israeliano con tensioni politiche più ampie di natura religiosa, postcoloniale, nazionalista e globale. In questo contesto l’antisemitismo islamista moderno ha assorbito motivi religiosi antiebraici ereditati insieme a narrazioni antisemite cospirative europee – comprese quelle plasmate dal nazismo – che si sono diffuse a livello globale durante il XIX e il XX secolo7. Le conseguenze del 7 ottobre hanno ulteriormente rivelato quanto profondamente tali narrazioni circolino negli spazi politici, religiosi e digitali transnazionali. Nel discorso politico contemporaneo, Israele può quindi fungere da sostituto simbolico de “l’ebreo” in immaginari e dibattiti antisemiti più ampi.
Sebbene formalmente non vincolanti, ci si aspetta spesso che le definizioni producano giudizi binari: antisemita o non antisemita, accettabile o inaccettabile, lecito o illecito — anche se l’antisemitismo non sempre rientra perfettamente in categorie fisse.
Questo non significa che il nazionalismo, compreso quello ebraico, sia o debba essere immune dalle critiche. Tuttavia, l’intensità simbolica e l’eccezionalità legate specificamente alla sovranità ebraica spesso superano i normali schemi attraverso i quali il nazionalismo altrove viene criticato e contestato. Poiché l’antisemitismo è emerso in contesti storici, religiosi, razziali, politici e geopolitici radicalmente diversi, costruire una definizione operativa stabile si è rivelato eccezionalmente difficile. È proprio questa complessità che ha intensificato la richiesta istituzionale di un quadro operativo funzionante attraverso il quale l’antisemitismo potesse essere identificato, monitorato, insegnato e affrontato pubblicamente in contesti politici e giuridici in rapida evoluzione. Ed è da questo terreno instabile che alla fine è emersa la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA. Di conseguenza, la definizione dell’IHRA è emersa non tanto come una risoluzione di queste tensioni, quanto piuttosto come un tentativo di gestirle a livello istituzionale.
Un’origine controversa
La definizione di antisemitismo dell’IHRA è nata alla fine degli anni ’90 in Svezia, un paese spesso descritto come caratterizzato da livelli relativamente bassi di comportamenti antisemiti “tradizionali” e da una critica istituzionale e pubblica a Israele particolarmente intensa. L’allora primo ministro svedese, Göran Persson, ha cercato di colmare le lacune diffuse nella conoscenza della Shoah, soprattutto tra le giovani generazioni8. Ha riunito un eterogeneo ambiente istituzionale e intellettuale, da cui è poi emersa la definizione dell’IHRA, mettendo insieme studiosi della Shoah, organizzazioni comunitarie ebraiche, organismi di monitoraggio europei, diplomatici, educatori ed esperti di antisemitismo che affrontavano la questione da diverse prospettive9. Gli sforzi che ne sono derivati, tra cui il Forum Internazionale di Stoccolma del 2000 e la Dichiarazione di Stoccolma che lo accompagnava, hanno inquadrato la memoria della Shoah come una responsabilità civica e pedagogica10.
Questa iniziativa va anche vista nel più ampio contesto europeo del dopoguerra fredda, in cui molti paesi dell’Europa centrale e orientale stavano iniziando – spesso in modo disomogeneo – a confrontarsi con le proprie storie di antisemitismo e complicità. In questa fase, la preoccupazione era meno quella di definire l’antisemitismo o “l’ebreo” in quanto tali e più quella dell’identità europea attraverso un impegno più forte verso la consapevolezza storica, la resilienza democratica e il monitoraggio. In particolare, la memoria dell’antisemitismo e della Shoah ha funzionato meno come un impegno diretto alla protezione degli ebrei e più come una narrazione costitutiva attraverso la quale l’Europa ha definito i confini normativi della propria identità del dopoguerra: liberale, democratica, tollerante e apparentemente emancipata dal suo passato genocida11. Affrontare l’antisemitismo, quindi, ha continuato a essere intrecciato con la produzione stessa della legittimità europea. Se questa enfasi istituzionale, giuridica e pedagogica abbia effettivamente reso gli ebrei più sicuri rimane una questione molto più aperta e decisamente meno definita.
La memoria dell’antisemitismo e della Shoah ha funzionato meno come un impegno diretto a proteggere gli ebrei e più come una narrazione fondante attraverso cui l’Europa ha definito i confini normativi della sua identità del dopoguerra: liberale, democratica, tollerante e apparentemente emancipata dal suo passato genocida.
Ben presto emersero nuove sfide, in particolare come affrontare forme di ostilità espresse sempre più attraverso il discorso su Israele. La questione acquisì rilevanza internazionale dopo la risoluzione 3379 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1975, che dichiarava che «il sionismo è una forma di razzismo e di discriminazione razziale», inserendo le controversie sul sionismo e l’antisemitismo nel discorso politico internazionale. Sebbene la risoluzione sia stata revocata nel 1991, tensioni simili sono riemerse durante la Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban del 2001, che molte organizzazioni e osservatori ebrei hanno vissuto come una svolta nella globalizzazione del discorso antisionista e antisemita.
Quando la definizione dell’IHRA è stata adottata formalmente, nel 2016, il panorama politico era cambiato radicalmente. Le conseguenze della Seconda Intifada, la globalizzazione dei dibattiti su Israele e il sionismo, l’ascesa del nazionalismo populista in gran parte del mondo, i movimenti di massa di persone dal Medio Oriente e la direzione sempre più polarizzata della politica globale hanno tutti contribuito a dare alla definizione un significato geopolitico ben più grande di quanto i suoi ideatori avessero previsto. L’antisemitismo era da tempo intrecciato con la memoria europea e la sicurezza ebraica, ma ora si è collegato in modi nuovi anche alla migrazione, alla politica identitaria, all’islamismo, al nazionalismo e ai conflitti che circondano Israele e la Palestina. La definizione dell’IHRA è quindi emersa proprio all’incrocio di questi contesti sovrapposti. Per molti versi, la definizione dell’IHRA – per quanto adeguata o inadeguata – rappresenta un tentativo di adattarsi, rimanere rilevante e, in definitiva, sopravvivere alle mutevoli realtà politiche e istituzionali. Quella che era nata principalmente come un’iniziativa incentrata sull’educazione sulla Shoah, la resilienza democratica, la memoria storica e il monitoraggio si è gradualmente evoluta in un quadro politico e quasi giuridico di influenza globale.
Anche la sua longevità istituzionale è importante. La definizione IHRA era già presente quando è cresciuta la domanda di una definizione praticabile: relativamente semplice, operativa, ufficialmente non vincolante dal punto di vista giuridico e sostenuta da Stati e istituzioni pubbliche. Proprio perché sembrava utilizzabile piuttosto che minacciosa, si è dimostrata in grado di sopravvivere a successivi sconvolgimenti politici e geopolitici, anche se le difficoltà fondamentali nel definire l’antisemitismo rimanevano irrisolte. È questa instabilità più ampia – e le particolari sfide che crea per il diritto – ad avere importanza.
Da definizione operativa a norma globale
In termini politici e istituzionali, la definizione IHRA ha avuto un successo straordinario, ricevendo un ampio sostegno da governi, istituzioni internazionali, università e ONG in tutto il mondo. Dal punto di vista politico, la definizione ha raggiunto una notevole diffusione e legittimità istituzionale, diventando un punto di riferimento centrale nei dibattiti pubblici sull’antisemitismo. In Germania, ciò si vede anche attraverso la cosiddetta dottrina politica della Staatsräson – storicamente radicata nella diplomazia della Guerra Fredda, poi elevata simbolicamente nel discorso di Merkel alla Knesset del 2008 – che esprime un impegno dello Stato nei confronti di Israele, ma non poggia su un fondamento costituzionale consolidato12. Il linguaggio dell’IHRA ha anche influenzato in modo significativo la risoluzione anti-BDS del Bundestag del 2019, in cui il parlamento ha invitato le istituzioni pubbliche a non finanziare organizzazioni o artisti affiliati al movimento BDS o che negano il diritto di Israele ad esistere, e a non fornire loro spazi o strutture pubbliche13. Nonostante questo successo in termini di visibilità, tuttavia, l’impatto concreto dell’adesione alla definizione dell’IHRA rimane relativamente limitato. Per molti dei suoi sostenitori, appoggiare l’IHRA è diventato sinonimo non solo di opposizione all’antisemitismo, ma anche di sostegno a Israele stesso. Nel bene o nel male, questo rafforza il legame percepito come indissolubile tra l’antisemitismo e la fondazione e la sopravvivenza di Israele come risposta all’antisemitismo storicamente irrisolto nella Diaspora.
L’emergere di definizioni alternative come la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo (JDA), formulata esplicitamente in contrapposizione alla definizione dell’IHRA ma non necessariamente superiore ad essa dal punto di vista concettuale o metodologico, ha ulteriormente complicato le cose, approfondendo il disaccordo su come l’antisemitismo debba essere definito e compreso. Il problema non è che l’IHRA sia oggetto di dibattito o che esistano formulazioni alternative. La preoccupazione, piuttosto, è che la JDA non fornisca un quadro sufficientemente chiaro o praticabile per affrontare l’antisemitismo legato a Israele14. La misura in cui la rivalità tra l’IHRA e la JDA è diventata ideologica piuttosto che accademica è stata illustrata dalla decisione del 2025 del Partito della Sinistra tedesco di adottare la JDA rifiutando la definizione dell’IHRA. Ciò è avvenuto in un contesto più ampio segnato da ripetute accuse di antisemitismo all’interno del partito e della sua organizzazione giovanile, contribuendo in ultima analisi a tensioni interne e all’uscita di alcuni dei suoi critici più vocali dell’antisemitismo.
Uno dei principali risultati dell’IHRA potrebbe risiedere proprio nella visibilità che ha dato all’antisemitismo e alle preoccupazioni ebraiche nel dibattito pubblico.
Il dibattito e la critica costanti alla definizione dell’IHRA rimangono comunque essenziali. Aiutano a mantenere l’antisemitismo sotto i riflettori come tema di interesse pubblico e accademico, costringendo al contempo i suoi sostenitori a confrontarsi criticamente sia con le potenziali debolezze sia con la necessità di affrontare in modo più adeguato le manifestazioni contemporanee di antisemitismo. Tale dibattito potrebbe in ultima analisi contribuire a un quadro più coerente e solido. Allo stesso tempo, il dibattito sulla definizione “corretta” rischia di generare confusione e incertezza, in particolare tra chi non ha familiarità con il contesto. Potrebbe persino rafforzare l’impressione che l’antisemitismo sia troppo complesso per essere racchiuso in una definizione qualsiasi, riportandoci al punto di partenza. È altrettanto problematico tuttavia quando le istituzioni adottano la definizione dell’IHRA senza riserve, trattandola come l’unica e quasi immutabile definizione di antisemitismo. Un vero dibattito critico diventa difficile quando l’adesione all’IHRA da parte di istituzioni o individui finisce per significare molto più di quanto la definizione stessa intendesse originariamente catturare.
Tuttavia, uno dei principali risultati dell’IHRA potrebbe risiedere proprio nella visibilità che ha dato all’antisemitismo e alle preoccupazioni ebraiche nel discorso pubblico. Oggi ogni volta che si pone la questione se una dichiarazione o un’azione sia antisemita, la definizione dell’IHRA viene invocata da almeno una delle parti in causa. Se questo alla fine si riveli persuasivo o efficace è un altro discorso. Eppure, la stessa esistenza della definizione genera discussione e consapevolezza, specialmente riguardo a forme di antisemitismo in evoluzione e non convenzionali come l’antisionismo e l’ostilità verso Israele.
Dal riconoscimento politico all’uguaglianza giuridica?
Lo status della definizione dell’IHRA è caratterizzato da una cronica ambivalenza, a cavallo tra la sfera politica e giuridica: invocata come dichiarazione simbolica di solidarietà, utilizzata come quadro di riferimento per le politiche pubbliche e citata sempre più spesso nel discorso giuridico e nel ragionamento giudiziario.
Questo passaggio dall’adesione politica all’integrazione giuridica non è né lineare né incontrastato. I sostenitori considerano la crescente rilevanza giuridica dell’IHRA come una risposta necessaria all’antisemitismo contemporaneo, in particolare alle sue forme legate a Israele. I critici, al contrario, avvertono che tradurre una definizione approvata politicamente in pratica giuridica rischia di creare tensioni con diritti fondamentali come la libertà di espressione. Più fondamentalmente, cosa ci si aspetta esattamente dall’IHRA nella pratica giuridica? In base a quale criterio si potrebbe dire che la definizione ha avuto successo dal punto di vista giuridico?
Il significato pratico di queste tensioni diventa più chiaro non a livello di sostegno internazionale ma nei contesti giuridici nazionali. Germania e Francia sono particolarmente istruttive a questo proposito, non perché esauriscano il quadro europeo, ma perché rivelano due modi distinti in cui l’autorità politica dell’IHRA si scontra con i vincoli della dottrina giuridica, dei principi costituzionali e delle leggi antidiscriminazione esistenti. In Germania, il Bundestag ha raccomandato ai tribunali e alle autorità pubbliche di tenere conto della definizione dell’IHRA, mentre diversi stati federali la considerano sempre più un punto di riferimento autorevole nelle politiche pubbliche e nella regolamentazione15. La sua influenza giuridica si manifesta principalmente attraverso concetti giuridici aperti relativi all’antisemitismo, che i tribunali devono interpretare caso per caso. I tribunali tedeschi sono generalmente sicuri nell’affrontare l’antisemitismo “classico”, come la negazione della Shoah o la propaganda nazista16, ma rimangono più cauti riguardo all’antisemitismo legato a Israele, spesso facendo riferimento all’IHRA senza classificare esplicitamente un comportamento come antisemita17.
Questa tensione è illustrata dal recente caso Shapira, riguardante l’aggressione violenta e le gravi lesioni fisiche inflitte a uno studente israeliano da un compagno palestinese a Berlino durante le prime manifestazioni successive al 7 ottobre. Mentre il tribunale di primo grado ha riconosciuto un movente antisemita, la corte d’appello ha respinto tale conclusione nonostante un’ampia discussione sulla questione. Felix Klein, il commissario tedesco per la lotta all’antisemitismo, ha comunque accolto con favore la sentenza, sostenendo che almeno l’antisemitismo era stato affrontato in tribunale. La madre della vittima ha pubblicamente dissentito, insistendo sul fatto che questa sola visibilità non era sufficiente senza un riconoscimento legale formale del movente antisemita. Il risultato è un paradosso in cui l’immagine pubblica dell’antisemitismo viene riconosciuta, mentre la parità di tutela legale contro di esso rimane molto meno certa. Le decisioni che evitano di nominare esplicitamente l’antisemitismo sono particolarmente frustranti perché, in seguito alla riforma del 2021 delle disposizioni sul codice penale tedesco in materia di condanne – la cui motivazione legislativa fa esplicito riferimento alla definizione IHRA18 – l’antisemitismo è stato espressamente riconosciuto e inserito come motivo aggravante nelle sentenze penali.
Il diritto penale francese, al contrario, riconosceva già espressamente i motivi antisemiti come circostanze aggravanti ai sensi del Code pénal, indipendentemente dall’approvazione politica della definizione IHRA da parte del Parlamento francese nel 2019. I tribunali francesi hanno quindi potuto riconoscere i motivi antisemiti senza fare formalmente riferimento alla definizione IHRA stessa.
Nella sentenza del 2021 sull’omicidio della sopravvissuta alla Shoah Mireille Knoll, la Cour d’assises di Parigi ha riconosciuto il movente antisemita del crimine utilizzando le categorie convenzionali del diritto penale già presenti nel Code pénal, senza invocare espressamente la definizione IHRA.
Proprio perché la legge francese contiene già meccanismi consolidati per affrontare i motivi antisemiti, i recenti tentativi di integrare più direttamente la logica dell’IHRA nel diritto penale hanno messo in luce le tensioni che circondano tale incorporazione, in particolare attraverso la controversa proposta di legge detta “Loi Yadan” del 2026. Il disegno di legge mirava a rafforzare il diritto penale contro le “nuove forme di antisemitismo” incorporando indirettamente elementi associati alla definizione dell’IHRA, specialmente per quanto riguarda i discorsi antisionisti e relativi a Israele, ma alla fine è stato ritirato a seguito di feroci critiche secondo cui rischiava di criminalizzare la legittima espressione politica riguardante Israele e la Palestina.
La definizione dell’IHRA si trova ora intrappolata tra aspettative opposte: criticata da alcuni perché troppo rigida e politicamente restrittiva, mentre da altri è considerata giuridicamente insufficiente o meramente simbolica.
Questi esempi rivelano che le tensioni più ampie che circondano l’IHRA si riflettono anche all’interno del sistema giudiziario e mostrano esattamente perché sia importante un’attuazione giuridica coerente che vada oltre il riconoscimento simbolico. Lungi dall’essere una panacea giuridica, i tribunali faticano ancora ad applicarla a forme di antisemitismo più recenti e complesse. La logica binaria del sistema giuridico, che in definitiva distingue solo tra condotta lecita e illecita, mal si concilia con la realtà che l’antisemitismo può essere profondamente discriminatorio e dannoso anche quando non raggiunge la soglia della responsabilità penale. Inoltre, la funzione dell’IHRA in senso giuridico è in gran parte retrospettiva, poiché tende a strutturare la classificazione e l’attribuzione dell’antisemitismo dopo che i presunti incidenti si sono verificati, piuttosto che guidare la condotta in anticipo. Raramente le persone si astengono da un determinato comportamento perché temono consapevolmente che possa essere successivamente classificato come antisemita secondo la definizione dell’IHRA.
Le esperienze di Germania e Francia illustrano le tensioni più ampie insite nel tradurre una definizione politicamente influente e simbolicamente carica in uno strumento giuridico praticabile. Il successo politico dell’IHRA – la sua visibilità, legittimità e autorità simbolica – non si traduce automaticamente in una pari protezione giuridica per gli ebrei. I tribunali continuano a fare fatica, in particolare con le forme più recenti di antisemitismo legate a Israele. In questo senso, l’IHRA potrebbe funzionare al meglio non come una formula dottrinale fissa, ma come un punto di riferimento all’interno di una lotta politica e giuridica in corso su come l’antisemitismo viene riconosciuto e affrontato nelle società democratiche.
In breve, invece di applicare la definizione in modo meccanico i tribunali dovrebbero cercare con serietà e attenzione eventuali motivazioni antisemite. In questo contesto, la definizione dell’IHRA può servire da punto di riferimento nel ragionamento giuridico senza che sia necessario ricorrere a classificazioni schematiche o premature. Allo stesso tempo, sembra necessario rafforzare la formazione e la sensibilizzazione di giudici e pubblici ministeri, soprattutto per quanto riguarda le forme contemporanee di antisemitismo, comprese quelle velate, indirette o legate a Israele. Eppure, è proprio a causa di questa evoluzione che la definizione dell’IHRA si trova oggi intrappolata in un groviglio di aspettative contraddittorie: giudicata da alcuni troppo rigida e politicamente vincolante, è percepita da altri come giuridicamente insufficiente, se non addirittura puramente simbolica.
Dieci anni dopo, la definizione dell’IHRA è riuscita soprattutto ad affermarsi come un punto di riferimento politico e istituzionale comune. Il suo valore sta nel fatto che aiuta le autorità pubbliche, i tribunali e le università a riconoscere forme di antisemitismo che, senza di essa, potrebbero passare inosservate. Non costituisce però una norma giuridica di applicazione automatica e non può essere chiamata a risolvere questioni che vanno oltre il suo ambito di applicazione. Usata a buon fine, fa chiarezza; usata in modo improprio, sostituisce il ragionamento giuridico e la valutazione politica. Concepita inizialmente come uno strumento per individuare l’antisemitismo, si è progressivamente affermata come un indicatore politico, simbolico e giuridico, che rimanda a questioni più ampie relative a Israele, alla memoria della Shoah e all’identità democratica. In un contesto in cui gli schieramenti politici tendono a irrigidirsi, l’adesione o il rifiuto della definizione dell’IHRA spesso non serve tanto a esprimere un disaccordo sulla metodologia di tale definizione, quanto a esprimere una posizione politica più ampia nei confronti di Israele stesso. Eppure, tra tutte le definizioni disponibili, quella dell’IHRA rimane oggi il quadro più solido e coerente per cogliere la gamma più ampia possibile delle forme in cui l’antisemitismo può manifestarsi. Va da sé che l’esistenza di questa definizione non esime affatto dalla necessità di un costante interrogarsi, di un monitoraggio analitico e di uno sguardo critico costante. Allo stesso tempo, è importante rimanere consapevoli dei limiti intrinseci a questo strumento in quanto quadro non giuridicamente vincolante, che ne limitano l’applicabilità diretta in contesti giuridici formali e impongono un’interpretazione prudente nella pratica.