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Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1578 del Consiglio del 29 luglio 2025

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1578 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 2025
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2025/206

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1 ), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) Il 30 gennaio 2025 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 (2), che stabilisce un elenco
aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove possibile in concreto, la motivazione
del loro inserimento nell’elenco.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone,
i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì
informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del
Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
(4) Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle
informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status a livello nazionale delle
persone ed entità inserite nell’elenco.
(5) Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona dovrebbe essere cancellata dall’elenco. Allo stesso tempo,
il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune
2001/931/PESC () del Consiglio, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle altre persone, degli altri
gruppi e delle altre entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure restrittive specifiche
previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità
contemplati dalla posizione comune 2001/931/PESC.
(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il
regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 è abrogato.Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

(…..)

II. Gruppi ed entità
1. «Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias
«Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» – «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza 7. «Gama’a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»).
8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing»,
alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu’llah
Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa,
compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» – «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» – «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» – «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese»– «PIJ».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»]
(«Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias
«Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].
22. «The Base» («La base»).