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Corte di Giustizia UE: Nozione di “paese di origine sicuro”

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COMUNICATO STAMPA n. 162/24
Lussemburgo, 4 ottobre 2024
Sentenza della Corte nella causa C-406/22 | Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Politica d’asilo: la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio
Il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro.

La Corte di giustizia precisa le condizioni per la designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come paesi di origine sicuri ai sensi della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale. Essa ritiene che il fatto che un paese terzo deroghi agli obblighi derivanti dalla CEDU non escluda che esso possa essere designato come tale.

Le autorità degli Stati membri devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione del diritto di deroga siano atte a mettere in discussione tale designazione. Peraltro, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro soltanto per una parte del suo territorio. Inoltre, il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri.

Nel 2022, CV, cittadino moldavo, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. A sostegno della sua domanda, CV ha menzionato le minacce di cui era oggetto in Moldova da parte di persone che lo avrebbero aggredito in passato e che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare. Egli ha altresì dichiarato di non voler rientrare nella sua regione d’origine, a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le autorità ceche hanno respinto tale richiesta tenendo, in particolare, conto del fatto che la Moldova, ad eccezione
della Transnistria, era stata designata paese di origine sicuro. Orbene, CV non era riuscito a dimostrare che tale designazione non varrebbe nel suo caso particolare. Investita del ricorso di CV contro il rigetto della sua domanda, la Corte regionale di Brno (Repubblica ceca) ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni concernenti l’interpretazione della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale.
La Corte rileva, anzitutto, che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato paese di origine sicuro per il solo fatto che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Infatti, la dichiarazione di ricorso a tale deroga non consente, di per sé, di concludere né che siano stati effettivamente adottati provvedimenti in deroga né quali siano la loro natura e la loro portata. Tuttavia, il fatto di invocare il diritto di deroga deve indurre le autorità competenti degli Stati membri a valutare se le condizioni della sua attuazione siano tali da mettere in discussione tale designazione.
La Corte considera poi che il diritto dell’Unione non consente attualmente agli Stati membri di designare come paese di origine sicuro solo una parte del territorio del paese terzo interessato. I criteri che consentono di designare un paese terzo come paese di origine sicuro devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo territorio.
Infine, la Corte rileva che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro, deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative a tale designazione. Pertanto, nell’ambito dell’esame del ricorso proposto dinanzi ad essa, la Corte regionale di Brno deve prendere in considerazione la deroga da parte della Moldova ai suoi obblighi previsti dalla CEDU, nonché la violazione, da parte della Repubblica ceca, della condizione secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio.

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Dispositivo:
1) L’articolo 37 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’allegato I della presente, deve essere interpretato nel senso che:
un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato paese di origine sicuro per il solo motivo che invoca il diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e fondamentali libertà, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dell’articolo 15 di tale convenzione, le autorità competenti dello Stato membro che ha effettuato tale designazione dovranno tuttavia valutare se le condizioni per l’attuazione di tale diritto siano idonee a chiamare tale designazione in questione.

2) Articolo 37 della direttiva 2013/32
deve essere interpretato nel senso che:
si oppone alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell’allegato I della presente direttiva.

3) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi designati, ai sensi dell’articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, tale giudice deve, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal presente articolo 46, comma 3, rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati alla sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso pendente, la mancata conoscenza dei le condizioni materiali di tale designazione, enunciate nell’allegato I di detta direttiva, anche se tale mancanza di conoscenza non è espressamente invocata a sostegno del presente ricorso.

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Decreto Tribunale Roma https://www.adir.unifi.it/odv/adirmigranti/tribunale-roma-Sangiovanni.pdf