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Regolamento UE su Hamas

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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2055

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329

2024/2055

26.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2055 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2024

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 (2), che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove possibile in concreto, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status a livello nazionale delle persone ed entità inserite nell’elenco.

(5)

Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata dall’elenco. Allo stesso tempo, il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3), hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle altre persone, degli altri gruppi e delle altre entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità contemplati dalla posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

Il Consiglio ha stabilito altresì che le autorità competenti a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato una decisione nei confronti di un altro gruppo che è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune dovrebbero applicarsi a tale gruppo.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione 2024/329,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 (GU L, 2024/329, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/329/oj).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

I.   Persone

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

3.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

5.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

6.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

7.

BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

8.

DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; alias AL-MASRI Mohammed), nato il 12.8.1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza.

9.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

10.

HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

11.

MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

12.

MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shalài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

15.

SINOUAR Yahia (alias Yehya al-Sinwar, alias Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, alias Yehia Sinwar, alias Yehiyeh Sinwar), nato tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963 a Khan Younis, Striscia di Gaza.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» – «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».

13.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigri per la liberazione della patria tamil» – «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

16.

«Jihad islamica palestinese»– «PIJ».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP».

18.

«Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).

20.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].

22.

«The Base» («La base»).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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