19.1. Istituzione mediante accordo. La maggiore novità nella prassi più recente è l’istituzione di una Corte penale internazionale permanente ed avente una competenza spaziale non circoscritta ad un determinato territorio. In questo senso la Corte si differenzia significativamente dai Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda e almeno in parte costituisce un superamento delle obiezioni tradizionali alla giustizia penale internazionale. Del resto, la Corte opera in base ad uno Statuto, adottato a Roma nel 1998 ed in vigore dal 1° luglio 2002 (per 123 Stati al 13 febbraio 2023), consistente in un accordo internazionale, che prevede la soggettività internazionale della Corte274. Ne deriva che la Corte, diversamente dai Tribunali ad hoc delle Nazioni Unite, non si impone se non agli Stati che formalmente e preventivamente ne hanno accettato la competenza (a) ratificandone lo Statuto ai sensi dell’art. 11, par. 2, con effetto ex nunc, ossia dalla data della ratifica, o (b) con una dichiarazione ad hoc (art. 12, par. 3) che può avere anche effetto retroattivo e che deve provenire da uno Stato, il che ha sollevato in tempi recenti la questione se la Palestina potesse effettuarla, finché la questione è stata risolta positivamente e lo «Stato della Palestina» ha accettato la giurisdizione e poi aderito allo Statuto della Corte, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 2 gennaio 2015. Ciò peraltro non impedisce, come vedremo,che l’operatività dello Statuto si estenda anche ai cittadini di Stati terzi o comunque di Stati che non hanno accettato la giurisdizione della Corte.Ai fini dell’attivazione della Corte occorre una notitia criminis comunicata al Procuratore: o (a) da uno Stato parte o (b) dal Consiglio di sicurezza o (c) acquisita d’ufficio dal Procuratore stesso nel caso in cui la Camera di esame preliminare lo autorizzi ai sensi dell’art. 15, parr. 3 e 4 (art. 13). Tra gli Stati che possono sottoporre una situazione alla Corte sono compresi anche quelli nel cui territorio sarebbero avvenuti i crimini denunciati (self-referral), il che di solito – fa eccezione il caso del Mali sottoposto alla Corte nel 2012 – avviene dopo che si sia verificato un cambio di regime o la Corte venga messa in moto per crimini commessi da soggetti diversi dalle autorità al potere nel momento in cui la si mette in moto. Qualora la notitia criminis provenga da uno Stato parte o dal Procuratore, in principio la Corte ha giurisdizione a condizione che siano parti (o abbiano comunque accettato la sua giurisdizione) o (a) lo Stato territoriale, ossia lo Stato sul cui territorio (o nave o aeromobile) il crimine è stato commesso, o (b) lo Stato nazionale, ossia lo Stato di cittadinanza, del presunto criminale (art. 12, par. 2). In altre parole, la Corte ha giurisdizione anche se lo Stato nazionale del presunto criminale è uno Stato terzo (come sono attualmente, ad esempio, gli Stati Uniti e la Federazione Russa) a condizione che sia parte o abbia comunque accettato la sua giurisdizione lo Stato territoriale. Si spiegano così alcune obiezioni sollevate dagli Stati Uniti contro lo Statuto della Corte, che a loro avviso finirebbe così per imporsi anche su cittadini di Stati terzi, e perché la mancata adesione di uno Stato allo Statuto non impedisce che i suoi cittadini possano essere consegnati da Stati parti e poi giudicati dalla Corte. In realtà, lo Statuto ha efficacia soltanto per gli Stati parti e gli Stati terzi non hanno obblighi derivanti