Il generale Roberto Vannacci is making headlines sostenendo nel suo volume Il mondo al contrario, fra altro, che la legge Mancino (suppongo: nelle sue successive evoluzioni) protegge determinate categorie. Scrive: “Gridare “gay di merda” è altrettanto odioso e discriminatorio che gridare “interista di merda”, “operaio di merda, “uomo di merda”, “poliziotto di merda”. Ebbene, questo è un errore. Iniziamo a ritroso: l’art. 341 bis c.p. dispone: “Oltraggio a pubblico ufficiale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.”
Poiché un generale non è una persona qualunque – come me, per intenderci – ma giustamente si dovrebbe considerare superiore ad altri dal punto di vista gerarchico, è da domandarsi come mai abbia trascurato il fatto che l’ordinamento considera che l’invettiva contro un poliziotto sia considerata dalla legge come più grave di quella contro un privato. L’esistenza di categorie protette, secondo il libro in oggetto, previste dalla legge Mancino e dal d.d.l. Zan, scardinerebbe il principio fondante di uguaglianza formale che, insieme alla libertà d’opinione, è alla base della nostra civiltà giuridica. Poiché i poliziotti sono (giustamente) una categoria protetta, non è esatto che trattare un poliziotto in modo preferenziale urti contro la nostra civiltà giuridica, visto che la nostra civiltà protegge loro espressamente.
Tuttavia, il problema esiste e, al riguardo, sarebbe bastato che il Generale avesse citato, per dire, Erik Bleich (2014) Freedom of Expression versus Racist Hate Speech: Explaining Differences Between High Court Regulations in the USA and Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, 40:2, 283-300, facendo ricorso ai mezzi che lo Stato, di cui è autorevole esponente, dovrebbe mettere a disposizione. Per rendere il discorso ancora più chiaro, l’eguale trattamento che auspica il Generale, è caratteristico del common law e, in particolare, degli USA. Ne consegue che il suo discorso avrebbe perso il carattere, per dire, culturalmente rivoluzionario che gli si attribuisce, se si fosse limitato a dire “facciamo come negli USA”. Non solo: avversando il reato d’opinione, posso considerare il Generale come fra i principali antifascisti d’Italia e, per gradire, molto più di me sul piano della libertà d’espressione, perché io mi ci avvicino, ma non vado così lontano.
Nel citato articolo si rileva che ” Existing scholarship suggests five different perspectives that may help us understand these outcomes. First, variation in the institutional strength of the courts— such as their insulation from legislative and executive powers—might explain why the American Supreme Court is able take a firm stand to restrict racist speech, whereas the ECtHR defers to national legislatures on such a contentious issue. Second, differences political culture might make American society and its citizens more supportive of expansive free speech protections (in support of the value of liberty), whereas Europeans may weigh other values (such as human dignity and personal honour) relatively more heavily compared to unbridled free speech. A third perspective suggests that we must examine the specific legal texts relevant to freedom of expression. The First Amendment of the US Constitution categorically upholds the value of free speech, whereas the ECHRs’ Article 10 explicitly lists reasons that free expression can be constrained. Fourth, it is plausible that the divergence is the result of more focused differences in jurisprudence embedded in a high court’s doctrine, structures and methods. These differences are not embedded in legal texts, but are the rules and norms governing how systems have evolved in each jurisdiction. Finally, the fifth perspective emphasises the specific interests of judges that sit on the courts at any moment in time. From this standpoint, what matters most is not (i) the institutional power of the court, (ii) the political culture of the inhabitants, (iii) the foundational legal texts, or (iv) the rules and norms of the system, but rather (s) the way in which judges interpret those rules in light of their interests, their politics and the context of the case they are presented with“. Ora questa spiegazione potrebbe essere stimolante, se non fosse che trascura l’evoluzione del mondo anglosassone, dalla Magna Charta in poi, oppure il saggio di John Stuart Mill On Liberty dove sostiene:”.. le ragioni che rendono imperativo che gli uomini siano liberi di formarsi le loro opinioni e di esprimerle senza riserve; e stabilito anche quali sono le sventurate conseguenze per la natura intellettuale dell’uomo, e attraverso di essa per quella morale, se questa libertà non viene concessa o affermata nonostante i divieti”.
Nel caso del libro di Vannacci, costui critica l’esistenza di categoria protette all’interno della libertà di pensiero, le quali le ritroviamo nell’art. 604 bis c.p.:
“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.
Si consideri che l’incitamento alla discriminazione, di cui all’art.604 bis c.p., è un concetto generico, se non addirittura vago (ancorché definito all’art. 1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ONU), in particolar modo se comparato con la disciplina britannica e inglese, e addirittura con la stessa disciplina italiana, che però è molto riduttiva.
Nel Regno Unito, l’Equality Act 2010 contiene previsioni contro le molestie ed il trattamento ingiusto o crudele per via dell’età, razza, disabilità, cambiamento di sesso, religione e orientamento sessuale. Il divieto di discriminazioni comprende il mondo del lavoro, la polizia, le società commerciali, i trasporti (bus e taxi), il Foro, i pubblici uffici, le assunzioni, il sistema scolastico, le associazioni ed i partiti. Si prevede anche la competenza giudiziale a seconda sia delle giurisdizioni del Regno che delle infrazioni contestate.
L’Equality and Human Rights Commission (EHRC) creata dall’Equality Act 2006, ebbe a pubblicare nell’ottobre 2020 una relazione intitolata Investigation into Antisemitism in the Labour Party , dove, a pagina 4 e ss. si legge che “Il rapporto fra un partito politico ed i suoi membri attuali e futuri è critico per l’efficacia della democrazia. Mentre questa investigazione considera la discriminazione e le molestie (harassment) in un partito politico, tali questioni non riguardano il solo Labour. La maggior parte dei partiti politici sono considerati come associazioni ai sensi dell’Equality Act 2010. Ciò comporta che, secondo la legge, essi non debbono discriminare contro, molestare o rendere vittime i membri, associati, ospiti, o gli aspiranti membri, sulla base di una serie di caratteristiche protette, comprese razza e religione”. Tutto ciò perché “il 28 maggio 2019 lanciammo un’investigazione sul Labour Party, a seguito della diffusa preoccupazione sulle accuse di antisemitismo e di una serie di proteste formali pervenuteci. Svolgemmo questa ricerca facendo uso dei nostri poteri legali contenuti nell’Equality Act 2006. L’investigazione puntava a stabilire se il Labour Party avesse violato l’Equality Act 2010 per quanto ha tratto all’etnicità ebraica o all’ebraismo, contro i suoi membri, associati oppure ospiti, attraverso le azioni dei suoi dipendenti o agenti. Investigammo anche i passi intrapresi dal Partito per attuare le raccomandazioni delle precedenti relazioni e per controllare se il Partito avesse trattato in modo legale, efficace ed efficiente le accuse di antisemitismo” in quanto “ai fini dell’Equality Act 2010 un’associazioneè un’organizzazione avente almeno 25 membri e che regola l’ammissione mediante regole e processi selettivi. Il Labour Party, come la maggior parte dei partiti britannici, è in questo senso un’associazione”.
L’Hate Speech è invece previsto dalla Parte Terza del Public Order Act 1986.
Ora, le categorie che Vannacci chiama “protette” coincidono con quelle oggetto di persecuzione. Ne consegue che gli interisti, che egli cita, poiché non sono stati venduti come schiavi, messi al rogo oppure gasati, né rientravano nell’oggetto delle norme razziali italiane del 1938 e ss., non sono stati ritenuti bisognosi di protezione, nemmeno per qualche rigore negato: ce ne faremo una ragione.
La condotta oggetto di punizione nel nostro ordinamento non riguarda i soli ebrei, che la legge nemmeno cita, perché, laddove essa si rivolge all’odio razziale o etnico, oppure alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, comprende anche lo stesso Vannacci, come italiano e come cattolico. Forse questo avrebbe potuto chiarirlo meglio; vedi in particolare a p. 286, dove asserisce che: “Si può criticare aspramente chiunque, si può bestemmiare Cristo e la Madonna (…) ma guai a farlo nei confronti di un nero, di un Rom o di un omosessuale”. La legge italiana non potrebbe discriminare un ‘bianco’ (ma se uno fosse realmente di color bianco sarebbe morto) da un nero né un cattolico da un islamico oppure un ebreo, senza essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Quanto agli omosessuali, abbiamo criticato il d.d.l. Zan (vedi E. Calò, Non solo Zan, Il Foglio, 5 novembre 2021; id, La doppia vita del d.d.l. Zan fra bocciatura al Senato e prove generali di riproposizione alla Camera, Vita Notarile, 2022, p. 229) e attendiamo una moderna normativa, che per ora non c’è.
Se si vuole criticare l’esistenza di categorie protette, è bene chiarire che non esiste un cittadino italiano che non vi faccia parte, e questo andava meglio chiarito; se l’autore non fosse d’accordo, saremmo lieto di dibattere con lui. Infine, quando critica la legge Mancino, il Generale non menziona gli ebrei, ma si limita a riferirsi alle “categorie protette”: peccato che dal 1938 al 1945, non essendo protetti, siamo stati perseguitati e uccisi. Se ora l’Italia (prima come espressione geografica e dal 1861 come Stato) anziché chiuderci nei ghetti o perseguitarci, ci protegge, non mi sembra un gran male.
Vi sono poi delle espressioni, nel libro, frutto di qualche minuta svista, come rileva Antonino D’Anna su Italia Oggi del 22 agosto u.s.: (Vannacci scrive) “Il riferirsi a sé stessi è una delle caratteristiche dei tempi moderni che ha mosso i suoi primi timidi passi, probabilmente, da quando Cartesio ha pronunciato il fatidico anatema «Cogito ergo sum». Il giornalista ribatte: ” (Semmai una massima, non un’anatema che è sinonimo di maledizione. Lapsus calami, Generale?)” . Invero, “anatema” è sostantivo maschile, e questo vale per tutti, giornalisti compresi.
L’autore asserisce: “La libertà di parola e di opinione si applica secondo un principio a geometria variabile che permette di sostenere legittimamente il terrapiattismo ma demonizza espressioni di dissenso nei confronti del pensiero unico“. Quanto al terrapiattismo, non potremmo chiedere l’abiura di un Galileo Galilei a parti rovesciate; quanto al contrasto al pensiero unico, l’autore potrebbe diffondere Karl Popper. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta di testi iniziatici, semmai di testi che richiedono fatica. Lavorare stanca, scriveva Cesare Pavese, dove da ignaro/ignorante che sono, soggiungo: ma vuoi mettere la soddisfazione? Caro Generale, ne parliamo davanti a un caffè?