IN THE SHADOW OF THE CAESARS 9. L’imbecille.
Ho accennato, nella scorsa puntata di questa mia lettura del libro di Samuele Rocca In the Shadow of the Caesars, al fatto che l’autore, tra i vari temi trattati nella sua vasta disamina di quella che definisce la “Jewish Life in Roman Italy”, affronta anche quello della cd. Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Manterrò la promessa fatta di non tediare il lettore con una pedante disamina tecnica dell’argomento, che conosco un pochettino – avendo ad esso dedicato dieci libri e molte decine di saggi, che stanno per essere raccolti, tra poco, in un’edizione unitaria -, e mi limiterò a commentare due osservazioni fatte da Rocca, che mi sembrano interessanti ai fini della sua ricostruzione della percezione dell’identità ebraica nel mondo romano.
Prima, però, è necessario spiegare, in estrema sintesi, cos’è l’opera richiamata, che – essendo senza titolo – è generalmente indicata con la sigla richiamata, ma anche in altri modi (tra cui, soprattutto, Lex Dei). Ho scritto che essa non dovrebbe figurare negli ‘scaffali’ di un ipotetico ‘supermarket’ che si prefigga l’obiettivo di offrire ai ‘clienti’ i più interessanti prodotti della “Jewish Life in Roman Italy”. Non meriterebbe, infatti, di apparire accanto alle altre, importanti testimonianze prese in esame dallo studioso, per il semplice motivo che si tratta di un lavoro, dal punto di vista dell’ampiezza, dei contenuti, dell’eleganza della confezione e della profondità di pensiero, di valore decisamente modesto.
È uno scritto molto breve (in caratteri a stampa moderni non supera la quarantina di pagine), in sedici capitoli, chiaramente incompleto, che rappresenta una silloge, decisamente confusa e disordinata, di alcuni brevi passi – tradotti in latino – tratti da quattro dei cinque libri della Torah (Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, non dalla Genesi), contenenti dei precetti mosaici, mischiati con dei responsi di giuristi romani e alcune leggi imperiali. Esso sembra offrire una comparazione tra il diritto ebraico e quello romano (è stato infatti definito, e non senza ragione, “la prima opera di diritto comparato dell’antichità”), oppure, se si vuole, tra la legge divina (Lex Dei) e quella umana, ma non si capisce quale sia la tesi che l’autore intenda dimostrare (se una tesi c’è, perché non viene detto in alcun modo). Si vuole dare l’impressione, attraverso i titoli dei vari capitoli, che gli argomenti trattati nella parte mosaica e in quella romana siano gli stessi, ma se appena ci si addentra in una lettura un po’ più approfondita ci si accorge subito che ciò, in molti casi, non è vero. I criteri in base ai quali i passi sono stati scelti sembrano assolutamente casuali, spesso privi di alcuna logica intellegibile. Se i brani dei giuristi e degli imperatori appaiono trascritti in modo preciso e puntuale, l’esatto contrario avviene invece per la parte biblica, nella quale appaiono ripetuti errori e manipolazioni, di traduzione e anche di contenuto, a volte di macroscopica entità (l’autore dà addirittura l’impressione di volere riscrivere il Pentateuco a modo suo, non si capisce con quale obiettivo). Gli argomenti sono per lo più di diritto penale, ma non sempre, e a volte vengono presentati in modo decisamente fuorviante, facendo credere che si tratti di temi diversi da quelli effettivamente affrontati. L’esposizione sembra ricalcare, in un certo modo, quella dei Dieci Comandamenti (più precisamente, i primi quattro di quelli che, nella originale versione ebraica, compongono la seconda delle due Tavole della Legge, contenenti i doveri verso il prossimo: Non assassinare, Non rubare, Non commettere adulterio, Non proferire falsa testimonianza), ma anche questa corrispondenza è quanto mai approssimativa e disordinata. Non si sa nulla sulla possibile epoca di redazione, per la quale sono state avanzate le più svariate ipotesi (età di Diocleziano? di Costantino? fine del IV secolo? V? Medio Evo?), né sul luogo in cui è l’opera è stata redatta (Roma? Africa? Gallia? Oriente?), né sull’identità e il mestiere dello sconosciuto autore (ebreo? cristiano? ebreo convertito al cristianesimo? e poi, magari ri-convertito all’ebraismo? giurista? sacerdote? rabbino? studente?) o sugli scopi del testo (prontuario di uso forense? dimostrazione apologetica che la legge di Dio viene prima di quella umana, e che le due leggi sono – o dovrebbero essere – conformi? tentativo di contrastare l’antisemitismo, mostrando che le leggi degli ebrei sono compatibili con quelle dell’impero romano?).
Si possono solo avanzare delle ipotesi, e ne sono state avanzate davvero tante – richiamate, in una puntuale sintesi, da Rocca -, sulle quali sorvolo. Diversi studiosi, innanzi agli evidenti difetti del testo, si sono abbandonati a dileggiare l’ignoto autore, che è stato sottoposto a un vero e proprio tiro al bersaglio (è stato definito addirittura, da uno dei massimi romanisti del Novecento, “più che discretamente imbecille”). Io, invece, l’ho sempre difeso, per il semplice motivo che non mi pare giusto giudicare qualcuno per un’opera lasciata incompleta. Cosa direbbero di noi i posteri, sulla base di qualche appunto privato lasciato scritto su un quaderno, o su un computer, destinato ad essere poi ripreso e sviluppato, o, magari, cestinato? Pubblicare qualcosa di un autore contemporaneo senza il suo permesso rappresenta, nel diritto positivo, un reato. Non lo è, ovviamente, per un testo antico, ma almeno un po’ di rispetto mi sembra comunque dovuto. E se l’autore, poi, fosse stato un adolescente, intento a studiare, magari da autodidatta, la Bibbia e il diritto romano? Magari era un piccolo genio, altro che imbecille.
Comunque, per il solo fatto di essere un lavoro incompiuto, del quale non è dato decifrare – se non a livello congetturale – il senso e lo scopo, la Collatio avrebbe dovuto essere naturalmente destinata all’oblio. Si tratta, è vero, di un testo antico – anche se la data di redazione può essere collocata in uno spazio temporale estremamente ampio, di oltre quattro secoli, esattamente dal 390 all’800, ma c’è anche chi pensa che sia della fine del III secolo, per cui lo spazio di “fluttuazione cronologica” arriverebbe a oltre mezzo millennio, caso assolutamente unico -, ma non certo di un’antichità tale da conferirgli un valore archeologico. Né fornisce informazioni di particolare valore, dal momento che si tratta di un ‘collage’ di materiale ricavabile, nella quasi totalità dei casi, anche da altre fonti.
Eppure, tale scritto, oltre a essere sfuggito all’oblio, ha molto incuriosito, soprattutto negli ultimi novant’anni, la dottrina storico-giuridica, soprattutto per l’evidente stranezza del suo contenuto. Non esiste nessun’altra silloge che metta insieme passi del Pentateuco, brani di giureconsulti e leggi di imperatori romani, si tratta di generi letterari sempre nettamente distinti e separati.
È proprio questa singolarità, probabilmente, che ha guadagnato all’operetta un posto – e anche in buona evidenza – negli scaffali del ‘supermarket’ della storiografia antichistica, che su di essa ha avanzato diverse ipotesi di interpretazione, più o meno verosimili. Non ne parlerò, fedele alla promessa fatta, limitandomi, nelle prossime puntate, come detto, a fare qualche considerazione su due osservazioni di Rocca, degne di commento.
Sarà prima opportuna, però, un’altra breve riflessione sulle ragioni dell’interesse riservato alla Lex Dei, che può essere collegato, forse, anche a qualcos’altro rispetto alla semplice ‘stranezza’ del testo.
Francesco Lucrezi, storico