Il Ministro dell’Interno, il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Coordinatore Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio
insieme a la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Dilettanti
e le rispettive Associate in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio e l’Associazione Italiana Arbitri
VISTI
– gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale;
– la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, che stabilisce, all’art. 1, che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
uguali in dignità e diritti”;
– la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Cedu) del 1950 che introduce esplicitamente, all’art. 14 il
“Divieto di discriminazione”;
– la “Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” (Ris. Assemblea generale N.U. del 21 dicembre 1965
ICERD) che definisce, all’art.1, la discriminazione razziale come «ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore
della pelle, la discendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della
vita pubblica»;
– la Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione adottati dalla Conferenza Mondiale dell’ONU sui Diritti Umani del 25 giugno 1993;
– l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea cosiddetta “Carta di Nizza”, del 7 dicembre 2000 che vieta “qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o
le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”;
– la Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
– la Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Europa del 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il
diritto penale;
– la “Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo” adottata dall’ONU il 25
novembre 1981;
– la Strategia Europea per combattere l’antisemitismo e promuovere la vita Ebraica – ottobre 2021 (EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering
Jewish Life 2021-2030) che definisce misure incentrate sui seguenti aspetti: 1) prevenzione e lotta contro ogni forma di antisemitismo; 2) tutela e sostegno della
vita ebraica nell’UE; 3) attività di istruzione, ricerca e commemorazione dell’Olocausto;
– la strategia nazionale di lotta all’antisemitismo, redatta in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea nella Dichiarazione n. 13637/20 del
2 dicembre 2020;
CONSIDERATO
il quadro normativo italiano che sanziona i reati a matrice discriminatoria mediante:
– la Legge 645/1952 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, c.d. “Legge Scelba”;
– l’art. 604bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”;
– l’art. 604ter c.p. “Circostanza aggravante”;
– l’art. 2 D.L. 26/04/1993, n. 122 (convertito, con modificazioni, con legge 25/06/1993): “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa”;
– l’art. 13bis del D.L. 14/2017 come modificato dal D.L. 21/10/2020, n. 130 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
PREMESSO CHE
– i comportamenti a matrice discriminatoria costituiscono una violazione dei diritti umani;
– lo sport deve essere veicolo di valori positivi, a partire dal rispetto in tutte le sue forme e declinazioni, e strumento per l’abbattimento di ogni tipo di barriera,
fisica e culturale;
– è compito primario di ogni istituzione, sia pubblica che privata, adottare ogni tipo di iniziativa volta a prevenire la discriminazione e contrastare le sue derive
violente;
– nell’ambito delle discriminazioni, le manifestazioni di antisemitismo hanno una caratterizzazione specifica;
RICHIAMATA
la definizione operativa di antisemitismo (c.d. working definition) dell’IHRA(International Holocaust Remembrance Alliance): “L’antisemitismo è una
percezione distorta degli ebrei che può essere espressa come odio nei confronti degli stessi. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei
o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”, comprese le esemplificazioni pertinenti;
SI IMPEGNANO, PER LE PARTI DI RISPETTIVA COMPETENZA, A
1. Inserire nel Codice etico un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo dell’IHRA e all’inammissibilità di qualsiasi atteggiamento o espressione
antisemita da parte degli associati, dei tesserati, dei tifosi organizzati, prima, durante e dopo le manifestazioni sportive, prevedendo un adeguato sistema
sanzionatorio.
2. Non assegnare ai giocatori la maglia con il numero “88”, considerato un richiamo esplicito alla simbologia nazista.
3. Vietare l’utilizzo da parte della tifoseria di qualsiasi simbolo che possa ricordare i concetti attinenti al nazismo e all’odio antisemita.
4. Responsabilizzare i tesserati delle società sportive a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche, anche in occasione di
interviste, comunicazioni, messaggi sui social o commenti televisivi, prendendo immediatamente e ufficialmente le distanze da gesti/parole/simboli/post
riconducibili a frange della tifoseria che inneggino all’antisemitismo.
5. Impegnare i tesserati delle società sportive a partecipare, sostenere e promuovere campagne di comunicazione finalizzate al contrasto di ogni forma di
antisemitismo, adottando anche iniziative premiali che promuovano tale obiettivo.
6. Manifestare immediata solidarietà alle vittime di discriminazione antisemita negli stadi, anche attraverso iniziative concrete che testimonino la totale estraneità e
l’avversione delle società sportive a tali episodi.
7. Definire con apposito disciplinare le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta
l’interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell’interruzione tramite apposito annuncio
effettuato a mezzo di altoparlanti e display.
8. Verificare, anche attraverso un più strutturato e significativo uso della tecnologia, il rispetto rigoroso dell’assegnazione nominale del posto negli stadi, così da
rendere più agevole l’individuazione di coloro che si rendessero responsabili delle manifestazioni antisemite, prevedendo sanzioni nella misura in cui la società
responsabile non si adoperi adeguatamente affinché durante tutto lo svolgimento delle partite gli spettatori mantengano il posto assegnato.
9. Potenziare il sistema di video sorveglianza e i servizi di stewarding tanto all’interno quanto nei pressi delle strutture sportive, in particolare nei luoghi ove
si siano verificati episodi di antisemitismo.
10. Prevedere che le sanzioni comminate alle società sportive per gli episodi di antisemitismo che avvengono in occasione delle manifestazioni sportive, siano
valide anche nei campionati successivi, non solo al fine di evitare la prescrizione ma avendo come effetto – in caso di recidiva – l’inasprimento della sanzione
stessa.
11. Valorizzare il comportamento proattivo delle società sportive ai fini della puntuale osservanza del presente decalogo nelle eventuali determinazioni
concernenti l’applicazione delle sanzioni previste per episodi di antisemitismo.
12. Organizzare, in collaborazione con le Società e le Leghe, visite al Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) o in altri luoghi della memoria della Shoah, in Italia
e all’estero, per i rappresentanti delle tifoserie organizzate e per i tesserati delle società sportive, al fine di far conoscere la vicenda storica della deportazione degli
ebrei e di sensibilizzare sul tema dell’antisemitismo.
13. Promuovere, in collaborazione con i media specializzati e le piattaforme dei social network, iniziative di comunicazione sul tema dell’antisemitismo, anche
svincolate da contingenti episodi di intolleranza.
Roma, 27 giugno 2023
IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI
________F.to Andrea Abodi________
IL MINISTRO DELL’INTERNO
______F.to Matteo Piantedosi_____
IL COORDINATORE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO
L’ANTISEMITISMO
______F.to Giuseppe Pecoraro______
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
________F.to Gabriele Gravina_______