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IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO. IL CASO DI YIGAL AMIR. 5. Il simbolo

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO.

IL CASO DI YIGAL AMIR

5.- Il simbolo.

Ci si è chiesti, poi, se il detenuto Amir, oltre che per il suo efferato delitto, non paghi anche, in qualche modo, per essere divenuto un simbolo. Ciò sarebbe chiaramente qualcosa di patologico, perché uno stato di diritto può punire gli uomini solo per ciò che hanno fatto, non certo per ciò che rappresentano. È vero che lo stesso Amir contribuisce attivamente al suo essere un simbolo, nel momento che continua a rivendicare il suo gesto violento. Si potrebbe obiettare che ciò non dovrebbe essere rilevante, e che solo gli stati ideologici, come l’Unione Sovietica, costringono alle abiure, mentre gli stati di diritto non dovrebbero mai farlo (anche se, nel nostro Paese, per esempio, è stata conosciuta la triste stagione della legislazione premiale, negli “anni di piombo”, a favore dei cosiddetti ‘pentiti’, che, per motivi di emergenza, ha generato gravissime e intollerabili disparità di trattamento tra i diversi condannati).

In generale, è sempre molto negativo l’intreccio tra giustizia e politica. E tale intreccio, nel caso di Amir, è innegabile. Una sua eventuale scarcerazione anticipata nell’odierno scenario politico israeliano, in particolare, sarebbe vista da larga parte dell’opinione pubblica come un segnale inquietante, dal momento che dell’attuale governo fanno parte anche alcuni esponenti politici ricollegabili, in vario modo, al clima di odio e intolleranza che determinò, ventinove anni fa, l’assassinio di Rabin. Sono considerazioni, ripetiamo, che non dovrebbero riguardare lo specifico caso del detenuto, che dovrebbe essere esaminato sull’esclusivo piano del diritto e della giustizia. Ma il loro peso è comunque innegabile.

C’è anche da dire che contro la scarcerazione di Amir si ergono anche fondate ragioni di sicurezza. Avendo sempre rivendicato la legittimità (anzi, la doverosità) del suo gesto, cosa impedisce di pensare che non lo possa ripetere, contro qualcun altro? Il fratello Higai, per esempio, sempre dettosi orgoglioso del proprio operato, fu scarcerato nel 2012, ma nel 2015 è stato nuovamente imprigionato per avere pubblicamente invitato all’assassinio dell’allora Presidente Rivlin. Anche tra la finalità punitiva della pena e la sua funzione preventiva appare dunque difficile operare una distinzione.

(continia)

Francesco Lucrezi, storico