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Status Civitatis: un versante che interessa la segreteria PD

Ernesto Galli della Loggia (Elly Schlein e le sue tre cittadinanze, Corriere, 15 marzo 2023, p. 24) si domanda se non sia opportuno che la neo segretaria PD rinunci alle cittadinanze USA e svizzera “decidendo di accontentarsi della certamente meno accattivante cittadinanza italiana”. Il quesito è interessante, perché dallo status civitatis derivano diritti e doveri. Ora, sia la Svizzera che gli USA contemplano la doppia (in questo caso, triplice) cittadinanza, e la loro legislazione così come la loro prassi, sono alquanto aperte e tolleranti, in quanto restringono molto le ipotesi di perdita della cittadinanza. Anche la legge italiana è alquanto aperta: l’art. 12 l. 91/1992 dispone:

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

La legge svizzera dispone:

Sezione 2: Revoca
Art. 42
La SEM può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

La legge USA non è nota abbastanza nel nostro Paese perché sembrerebbe che le ricerche non siano svolte in lingua inglese o quanto meno non troviamo altre plausibili ragioni; vediamo il
Report on Citizenship Law:
United States of America
3.5 Loss of nationality and dual citizenship
As described in the historical narrative, the formerly low threshold to termination of citizenship had been fully abandoned by the mid-1990s in the wake of constitutional determinations by the Supreme Court and the evolution of administrative practice on the part of the State Department. Under current policy, with the exception of naturalisation acquired  through fraud or misrepresentation, it is impossible for the government to terminate
citizenship without an individual’s cooperation. The counter-terror context proves the point. Several US citizens have been implicated in terror plots against the United States, including the senior al-Qaeda official Anwar al-Awlaki. Although some suggested that al-Awlaki had expatriated himself, no such determination appears to have been seriously considered by the US government. (This should hardly be surprising, given its successful targeting of alAwlaki with a drone strike.) Legislative proposals to make terrorist activity a ground for expatriation within the constraints of the Court’s jurisprudence have failed to gain significant support. This is in contrast to the UK and Canada, where counter-terror expatriation measures have been enacted (Spiro 2014). Consistent with the abandonment of forced expatriation, dual citizenship is completely tolerated under US law and practice.

Conclusioni: le osservazioni di Ernesto Galli della Loggia meritano certamente un approfondimento da parte dei validissimi studiosi del PD, sotto i diversi profili che essi riterranno pertinenti. Dal punto di vista (meramente) politico, vi è una miniera di spunti culturali.  A loro questo stimolante compito.

Emanuele Calò (c) diritti riservati.