Vai al contenuto

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO. IL CASO DI YIGAL AMIR 4. La separazione impossibile.

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO.

IL CASO DI YIGAL AMIR

4. La separazione impossibile.

 

Come in molti stati di diritto, anche in Israele l’ergastolo permette comunque, in caso di buona condotta, il rilascio anticipato del prigioniero, in base a grazia presidenziale e a buona condotta. La grazia, che è stata richiesta, è stata però sempre negata ad Amir dai Presidenti di Israele (al cui giudizio insindacabile essa è rimessa), e anche diversi premier, di differente colore politico, si sono sempre detti contrari.

È andato però gradualmente montando un movimento di opinione favorevole alla scarcerazione del terrorista. Esso è stato portato avanti soprattutto dalla famiglia di Amir e da organizzazioni della destra radicale, ma al suo interno sono comunque presenti valutazioni di diverso tipo.

Al di là delle comprensibili aspettative dei familiari, che non possono essere sindacate, sono distinguibili, all’interno di questa campagna – che ha preso piede soprattutto a partire dal 2007 –, soprattutto tre differenti motivazioni.

Una prima ragione (a volte dichiarata pubblicamente, più spesso occulta) è l’esistenza di più o meno esplicite forme di solidarietà (di varia forma e intensità) per il personaggio, o, quanto meno, di non netta condanna del suo operato. È evidente che chi nutre sentimenti del genere appartiene a minoranze estremiste e fanatiche, nutrite di odio e violenza, e sentimenti di tal genere vengono rigettati con forza e sdegno dalla larga maggioranza dell’opinione pubblica israeliana (forse, al giorno d’oggi, un po’ meno larga di prima, chi sa…). Tali posizioni esercitano una forte influenza sul dibattito relativo alla questione della scarcerazione di Amir, ma, comprensibilmente, soprattutto in senso opposto, ossia contribuendo a rafforzare l’avversione a tale idea: anche coloro che, per altre ragioni, non escluderebbero una liberazione anticipata, infatti, sono indotti al silenzio o alla prudenza, per timore di essere confusi con i sostenitori (o i “non condannatori”) dell’assassino. Si può ammettere la liberazione anticipata del prigioniero sulla base della forza e della serenità dello stato di diritto, ma è difficile farlo nel momento in cui tale gesto viene presentato come un premio ai negatori delle regole della democrazia.

Una seconda motivazione consiste nel fatto che si può pensare che il detenuto riceva un trattamento più severo di quello riservato ad altri responsabili di gravi reati di sangue, anche se non carichi della sua sinistra notorietà. L’istituto della grazia (che, cime ricordato, rientra nei poteri presidenziali), viene generalmente usato anche per gli ergastolani, dopo un lungo periodo di detenzione, ma ciò non è stato fatto nel caso in questione. Non solo, ma si è anche cercato di impedire che possa mai accadere in futuro. Il 19 dicembre 2001, infatti, la Knesset, emanò, con una ridotta maggioranza, una legge che vieta di raccomandare la grazia presidenziale a chi abbia assassinato un Primo Ministro in carica. La norma (ribattezzata “Legge Amir”) è stata aspramente criticata, in quanto – pur non incidendo su una sentenza già emanata – sarebbe andata, in pratica, a trasformare gli effetti della stessa, modificando di fatto una sanzione applicata per un crimine già avvenuto, e andando così a violare il principio basilare dell’irretroattività della legge penale. Diversi opinionisti hanno obiettato che non sarebbe stato giusto negare a un singolo ergastolano ciò che viene di regola concesso ad altri. Se Yigal Amir ha meritato l’ergastolo, perché la sua pena deve essere più afflittiva di quella riservata a soggetti condannati in egual modo? Discutibile, inoltre, è stato giudicato dare, implicitamente, alla vita di un premier maggior valore di quello della vita di un cittadino qualsiasi.

Un terzo argomento che viene sollevato merita particolare considerazione. Lo stato di Israele, nella sua lunga e dura lotta contro i propri nemici, si è visto più volte costretto ad addivenire a degli scambi di prigionieri, attraverso i quali alcuni soldati israeliani catturati – e non macchiatisi di alcun crimine, se non quello di vestire una divisa – sono stati scambiati, in percentuali fortemente squilibrate, con spietati terroristi, colpevoli di efferati delitti contro la popolazione civile. Eclatante il caso del soldato Gilad Shalit, scambiato, lui solo, con quasi mille prigionieri, molti dei quali pluriassassini. Un terrorista palestinese può sempre sperare in qualcosa del genere, un terrorista israeliano, come Amir, evidentemente, no. Ciò a molti, e non senza ragione, pare ingiusto, perché la legge, come si dice, dovrebbe essere uguale per tutti.

Il principio dell’imparzialità del diritto e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge è un elemento centrale della millenaria tradizione giuridica ebraica, confluito pienamente nell’ordinamento dello stato d’Israele (ove, com’è noto, manca una vera e propria Costituzione, ma è in corso un graduale processo costituente “a tappe”), ove, in genere, è sempre stato rispettato (anche se di recente, su questo fronte, pare registrarsi, purtroppo, qualche arretramento). Tale principio, però, vale soprattutto per i cittadini israeliani (sono andati in prigione, e non certo per ritorsioni politiche, Presidenti in carica, come Moshe Katzav, o ex Premier, come Ehud Olmert), non per condannati di altra nazionalità. L’imparzialità della legge sembra quindi relativa, limitata, tanto da fare apparire ad alcuni non equo che Amir debba sopportare una pena tanto più pesante di quella patita da soggetti che hanno versato molto più sangue di lui. Uno squilibrio determinato dalla situazione di conflitto in cui versa il Paese, certo (“Silent leges inter arma”), ma pur sempre uno squilibrio, un vulnus dello stato di diritto.

(continua)

Francesco Lucrezi, storico