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IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LE SCHEDE STORIA E MEMORIA

Il Progetto Storia e Memoria UCEI/Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sua Introduzione, dedica uno spazio rilevante a ciò che chiama “centralità della Costituzione”. Questa importante affermazione, merita di essere corredata da qualche riferimento alla migliore manualistica (R. Baratta) corrente in tema di diritto dell’Unione europea. Tale manualistica illustra anche l’obbligo di applicare la norma dell’Unione, a scapito di una disposizione interna con essa contrastante, a partire dal caso in cui la Corte di giustizia rispose contrastando la nostra Corte costituzionale, affermando che “a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato C.E.E. ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare” (Costa c. Enel), per cui gli Stati membri “hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi”. Il trasferimento di poteri sovrani implica, secondo la Corte, “una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani”. Ne consegue che seguendo la giurisprudenza consolidata, il primato del diritto dell’Unione costituisce una caratteristica essenziale dell’ordinamento europeo. Si ritiene, quindi, che in caso di contrasto, uno Stato membro non possa invocare il diritto interno, pur di rango costituzionale, senza arrecare un vulnus all’efficacia del diritto dell’Unione. Sempre nella prospettiva della Corte di giustizia, il principio del primato si pone quale fondamento ineludibile del sistema che impone alle autorità nazionali due obblighi: quello di impedire l’applicazione delle norme interne difformi dal diritto dell’Unione (effetto preclusivo) e quello di dare priorità alla disposizione dell’Unione, se direttamente applicabile o produttiva di effetto diretto (effetto sostitutivo). Tale effetto preclusivo comporta l’obbligo, in primis per il giudice nazionale, di disapplicare d’ufficio il diritto interno difforme senza attendere l’intervento del legislatore o di una corte superiore. Infine, con la dottrina dei controlimiti si afferma la preminenza di taluni principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, declinati a livello nazionale, costituendoli in limite all’applicazione di norme UE che contrastino coi valori dell’assetto costituzionale. Nel caso Frontini (sent. 18 dicembre 1973 n. 183) il giudice delle leggi accettò il primato del diritto dell’Unione, agganciandovi tuttavia un limite: l’art. 11 Cost. non consente la violazione di tali valori. Nel caso Taricco (causa C-42/17 CGUE, Corte Cost 24/17) la Corte costituzionale ha evocato, per la prima volta, la possibilità di applicare i controlimiti, individuati nella specie nel principio di legalità in materia penale (art. 25 comma 2 Cost.). Sennonché, si considera che per via del dovere di cooperazione fra Corti nazionali e Corte di Giustizia UE, si debba addivenire ad armonizzare la visione e l’attuazione dei diritti fondamentali. Poiché la partecipazione dell’Italia e di ogni altro Stato, all’Unione europea è condizionato dalla democraticità dello Stato membro, e dato che in un mondo letteralmente schiacciato dal potere di grandi potenze, un singolo Stato poco può fare, la partecipazione dell’Italia alla UE comporta un rafforzamento economico e militare. Infatti, l’art. 42 (7) del Trattato sull’Unione europea dispone che “Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”. Ne consegue che è sicuramente indispensabile, anche (e non solo) dal punto di vista morale, conoscere la nostra Carta costituzionale, purché ciò non comporti un accantonamento oppure un ridimensionamento dell’importanza del diritto dell’Unione europea, sia in sede di introduzione alla materia che in sede di disamina dei diritti fondamentali. A quest’ultimo riguardo, senza addentrarci nella questione circa la natura e portata della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, basterebbe ricordare che secondo il compianto amico Francesco Galgano i diritti fondamentali non sono creati ma trovati, perché il nostro giudice li attinga da tale Carta onde renderla applicabile al di là dei suoi limiti reali o presunti.  Ora, il riferimento alla centralità della nostra Costituzione è più che gradito, purché ciò non porti a considerare ancillare il diritto dell’Unione europea, il quale ha istituito anche la cittadinanza europea, che affianca le cittadinanze nazionali e consente la titolarità di diritti rilevantissimi. Tant’è che la Corte Suprema di Cassazione, a sezioni Unite, ha asserito che “Il concetto di ordine pubblico internazionale si allarga ai valori condivisi dalla comunità internazionale e, in particolare, alla tutela dei diritti umani risultanti dal diritto dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, avente lo stesso valore vincolante dei trattati istitutivi, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali..”(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 08/11/2022) 30-12-2022, n. 38162). I supremi giudici hanno confermato le previsioni, fra altri, di Marta Cartabia (Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione dopo Lisbona, in: La cittadinanza europea, a cura di Francesco Rossi Dal Pozzo e Maria Cristina Reale, Giuffrè, Milano, 2013, p. 83 ss.). In definitiva, se la nostra Carta costituzionale  è al centro, ciò non comporta che il diritto dell’Unione europea ne costituisca la periferia.

Emanuele Calò © riproduzione riservata