IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO.
IL CASO DI YIGAL AMIR
2.- Azione e persona.
Quando si parla delle condizioni del detenuto, del rispetto della sua dignità e dei margini di espressione della personalità che possono essergli concessi nell’ambito del suo particolare stato, ovviamente, occorrerebbe prescindere – in uno stato di diritto – dalle passate responsabilità del soggetto, che ne hanno determinato la condanna.
Un detenuto è tale per ciò che ha fatto, non perciò per ciò che è, perché il sistema penale sanziona il soggetto in quanto responsabile di uno specifico atto, una determinata azione, non per il suo ‘essere’ un dato individuo (in ragione, per esempio, della sua appartenenza a una certa categoria). Nel caso della pena detentiva, la persona è chiamata a scontarla in ragione di una sua colpa passata, ma non deve (o non dovrebbe) essere punita per quello che è, anche successivamente al delitto. La pena agisce nel tempo, nel senso che esercita i suoi effetti dopo che il delitto è stato commesso, quando il delinquente ha ormai smesso di fare del male.
Va ricordato che tale distinzione è un’acquisizione della cultura giuridica moderna, laddove i diritti antichi oscillavano continuamente, anche sul piano lessicale, tra la repressione di specifiche categorie di crimini (furto, adulterio, stregoneria, eresia ecc.) o di criminali (ladri, adùlteri, streghe, eretici ecc.), mostrando spesso di fare confusione tra le due cose. Non era facile distinguere se la pena sanzionasse l’azione o la persona. Né si può dire che, al giorno d’oggi, tale distinzione, almeno nell’opinione pubblica, sia pacificamente condivisa. Chi, per esempio, sia stato condannato per atti di camorra, di mafia o di pedofilia diventa, fatalmente, un camorrista, un mafioso o un pedofilo, e gli sarà difficile liberarsi da questa etichetta. E il particolare regime carcerario previsto dall’art. 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario 10/10/1986, n. 663, com’è noto, è riservato a soggetti per i quali, indipendentemente dall’avere effettuato ulteriori reati, si ritiene che conservino legami di appartenenza con gli ambienti criminali di provenienza, tali da generare particolari esigenze di tipo cautelare, che prescindono dalla funzione afflittiva della pena.
La specifica vicenda giudiziaria della concessione a Yigal Amir della possibilità di diventare padre nello stato di ergastolano (e senza nessuna previsione di un possibile, ancorché lontano, mutamento di condizione), pertanto, non dovrebbe, in teoria, avere nessuna relazione con la storia personale del personaggio, né col gesto da lui compiuto, col meritatissimo ergastolo che ne è seguito, e neanche con gli umori delle diverse componenti dell’opinione pubblica israeliana nei suoi confronti.
Questa distinzione, però, si rivela, in pratica, impossibile, non tanto per l’enorme amplificazione data a tale questione dalla sinistra fama del soggetto, ma soprattutto per il fatto che la forte tensione da essa generata ha messo a dura prova l’imparzialità delle autorità che sono state chiamate a pronunciarsi sul merito. Non si è trattato solo di dare risposta alla specifica richiesta di un detenuto e di sua moglie, ma anche di far valere l’autorità e l’equilibrio dello stato nei confronti di qualcosa che sembrava avere letteralmente spezzato in due la storia di Israele, mettendo a dura prova questo equilibrio e questa autorità.
(continua)
Francesco Lucrezi, storico