Vai al contenuto

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO. IL CASO DI YIGAL AMIR. 1. Il non diritto

  • Opinioni

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ DEL DETENUTO.

IL CASO DI YIGAL AMIR

1.- Il non diritto.

 

Il caso di Yigal Amir solleva diverse considerazioni riguardo al presunto diritto alla genitorialità del detenuto, le quali vanno ad articolarsi sui diversi livelli giuridico, politico e morale. Essi dovrebbero restare distinti l’uno dall’altro, e le valutazioni politiche ed etiche non dovrebbero generare indebite interferenze sul piano del diritto. Ma, in questo caso, è davvero difficile rispettare questa distinzione.

Va premesso, ovviamente, che parlare di un tale “diritto” appare improprio, dal momento che nessun ordinamento al mondo, e quindi neanche quello israeliano, prevede che al detenuto debba essere permesso, in costanza di reclusione, di diventare genitore.

La detenzione, com’è noto, non implica, di per sé, interdizione, e non incide quindi sul complesso dei rapporti giuridici preesistenti (familiari e patrimoniali) del soggetto, né gli impedisce di acquisirne di nuovi: il detenuto, sotto la supervisione delle autorità carcerarie, può comprare, vendere, contrarre obbligazioni, formulare disposizioni di ultima volontà ecc., così come può sposarsi o divorziare. La sua vita relazionale, però, è sottoposta alle specifiche limitazioni del regime carcerario, che, generalmente, non permettono, per una serie di comprensibili ragioni, di realizzare una gravidanza per via naturale (se non sfruttando le possibilità concesse dai temporanei permessi di semilibertà, o le particolari “visite coniugali” in carcere, generalmente non ammesse). Quanto alla possibilità di ricorrere alla fecondazione artificiale, nulla la vieta, ma è evidente che essa deve essere sottoposta al vaglio e all’autorizzazione delle autorità di giustizia.

Tutti i Paesi di democrazia matura, come l’Italia e Israele, soprattutto dopo l’ultima guerra (prima, com’è noto, in Italia non c’era democrazia, e Israele non esisteva come stato sovrano indipendente), si sono impegnati, in vario modo e con vari risultati, a implementare tutti quegli spazi di espressione della personalità del detenuto (lavoro, socialità, creatività, studio ecc.) che permettano il raggiungimento dello scopo rieducativo della pena (sancito, in Italia, dall’art. 27 della Costituzione). In Israele, dove è in atto un graduale processo costituente “a tappe”, attraverso l’emanazione di una serie di “Leggi fondamentali”, una grande importanza, su questo piano, ha avuto la giurisprudenza della Corte Suprema, massima autorità giudiziaria del Paese (che assomma in sé prerogative corrispondenti, più o meno, a quelle svolte in Italia dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti). Punto di riferimento essenziale, per tale giurisprudenza, la Legge Fondamentale del 1992 sulla Dignità dell’uomo, che ha posto il concetto di dignità al centro dell’ordinamento giuridico, come valore supremo, sancendone l’assoluta inviolabilità. Un principio che coinvolge, ovviamente, anche il detenuto.

È importante ricordare che la dignità dell’uomo non può essere considerata conculcata dalla mera privazione della libertà personale, pena la delegittimazione dello stesso istituto penitenziario. Giuste polemiche suscitò, al riguardo, nel nostro Paese, la richiesta, non accolta, del Giudice di sorveglianza, di richiedere la concessione al pluriergastolano Totò Riina, in limine mortis, degli arresti domiciliari, per assicurargli la possibilità di “morire con dignità”: se il carcere fosse, di per sé, una violazione della dignità dell’uomo, sarebbe esso stesso, come istituzione, evidentemente in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale. La sua tutela, pertanto, non comporta, automaticamente, che il detenuto, nonostante il suo stato, possa diventare genitore. È evidente, anzi, che tutto (a cominciare dalla tutela dell’eventuale nascituro) va nella direzione opposta.

Come la genitorialità, nelle moderne democrazie (a differenza di quanto accadeva nel mondo antico), non dà diritti sui figli, ma solo doveri, così non esiste, né per gli uomini liberi né per i detenuti, un diritto soggettivo a diventare genitori.

È possibile, com’è noto, ritenere che il concepito sia già ‘persona’, e il suo diritto a nascere possa pertanto essere difeso a livello giuridico (vietando, conseguentemente, ogni forma di interruzione volontaria di gravidanza), ma difficilmente può immaginarsi, ovviamente, un “diritto a nascere” per chi non sia stato neanche concepito (anche se va ricordato, al riguardo, il severo monito – riportato da un Midràsh – di Miriam, futura sorella di Mosè, al padre, Amram, che aveva deciso di divorziare per non concepire nuovi figli, sottraendoli così al destino di morte loro riservato dal Faraone: quest’ultimo, secondo la giovane, avrebbe tolto la vita solo ai bambini già nati, mentre Amram avrebbe voluto privare della possibilità di venire al mondo pure i possibili nascituri, anche se non ancora concepiti).

(continia)

Francesco Lucrezi, storico