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Atto Costitutivo e Statuto dell’Osservatorio Enzo Sereni (OES)

Articolo I. Denominazione

                    1- E’ costituita un’Associazione, senza fine di lucro, denominata “Osservatorio Enzo Sereni”, in sigla OES

Articolo 2. Sedi e ambito di attività’

[2.1 – L’”OES” ha sede in Napoli […]

2.2. – Per lo svolgimento dei compiti statutari e, in particolare, per l’attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività, l’”OES” può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero. La natura di tali strutture, nonché i rapporti intercorrenti tra le strutture medesime e l’”OES” saranno disciplinate da specifica previsione regolamentare.

2.3. – L’ “OES” può partecipare, nelle forme ritenute più opportune dagli amministratori, ad organismi, sia pubblici che privati, regionali, nazionali e esteri che perseguono la medesima finalità o finalità analoghe.

ARTICOLO 3. Non discriminazione

3.1 – L’”OES” non discrimina in base all’età, al sesso, all’apparenza fisica e stile di vita, alla condizione sociale, alla nazionalità e non è legata ad alcun partito politico né ad alcuna ideologia o fede religiosa.

3.2. – L’appartenenza all’”OES” ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i partecipanti al rispetto delle risoluzioni prese da suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

3,3, – Non vi è alcuna preclusione tra l’iscrizione all’”OES” e l’iscrizione ad altri Enti similari.

ARTICOLO 4. Scopi e finalità

4.1. L’”OES” ha lo scopo di

  1. promuovere e diffondere l’informazione sulle pratiche discriminatorie concernenti l’apparenza fisica e stile di vita, la religione, la condizione sociale, la nazionalità, il sesso;
  2. promuovere l’analisi sul piano economico – giuridico delle misure più idonee a contrastare i fenomeni di discriminazione;
  3. collaborare con altri enti – pubblici e/o privati, nazionali, europei o internazionali – per lo scambio di esperienze che si occupano della lotta alla discriminazione e per l’ideazione e lo svolgimento di iniziative comuni
  4. promuovere interventi legislativi destinati a contrastare qualsivoglia pratica discriminatorio;
  5. sostenere, nell’ambito delle proprie disponibilità, le persone discriminate.

4.2. L’”OES” per il raggiungimento dei suoi scopi può:

  1. a) gestire, in relazione al suo scopo istituzionale, bollettini d’informazione cartacei e/o on line; promuovere convegni e seminari pubblicandone gli atti in forma cartacea e/o on line; svolgere corsi sui diritti della persona; collaborare a iniziative scolastiche o universitarie che si occupino dei diritti della persona; della storia dell’uomo, della storia delle discriminazioni socio – politiche, razziali, religiose, sessuali, ecc.
  2. b) assumere in concessione o comodato o acquistare, in proprietà o in diritto di superficie immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere (anche trascrivibili nei pubblici registri), con Enti pubblici o privati;
  3. c) amministrare e gestire i fondi necessari allo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento del proprio scopo;
  4. d) ricevere donazioni;
  5. e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi;
  6. f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, di enti aventi scopi simili o analoghi;
  7. g) istituire premi e borse di studio;
  8. h) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5. Patrimonio ed Entrate

5.1. – Il patrimonio dell’”OES” è costituito:

  • dalle sottoscrizioni dei soci,
  • dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che verrà espressamente destinata al patrimonio dell’”OES”;
  • dal ricavo di pubblicazioni, ricerche, progetti ed altre iniziative scientifiche e/o culturali;
  • da eventuali avanzi di gestione nella misura che verrà a tanto destinata dal Consiglio Direttivo.

5.2. – In ogni caso, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ed eventuali proventi derivanti dalle attività svolte saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6. I Soci. Categorie.

6.1. – L’”0ES” è un’associazione di professionisti esperti nel campo del diritto, delle scienze economiche, della storia, della comunicazione, dell’informatica, della linguistica e di ogni altra disciplina che possa interessare l’esistenza dell’uomo.

6.2. – (Soci Ordinari)

Sono Soci Ordinari coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’”OES”.

Possono essere successivamente ammessi anche altri Soci ordinari, italiani o di altra nazionalità, scelti tra esperti nei settori di cui al punto 6.1 con deliberazione unanime e insindacabile del Consiglio di Indirizzo.

6.3. – Ciascun socio ordinario, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti.

6.4. -. (Soci corrispondenti)

Possono aderire alla Società, senza poter ricoprire cariche rappresentative, tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, i quali con esperienza nei settori di cui al punto 6.1 chiedono di aderire. Il socio corrispondente deve essere presentato al Consiglio di indirizzo da almeno due soci ordinari che garantiscono le qualità morali e professionali dell’aspirante.

Il Consiglio di Indirizzo accoglie, con delibera, votata a maggioranza, il nuovo socio.

6.5. – La qualità di Socio non è trasmissibile e cessa per morte; per recesso; o per esclusione.

6.6. – Tutti i soci hanno diritto di recedere dall’associazione attraverso comunicazione fatta al Consiglio di Indirizzo.

6.7. – A carico dei soci, che vengano meno ai doveri verso l’”0ES” mantenendo   una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, possono esser adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonizione; b) l’esclusione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, previa contestazione all’interessato e tenuto conto delle osservazioni da questi svolte.

6.8. – L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dei provvedimenti di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni.

6.9. – I Soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci morti non possono, in ogni caso, ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della l’”0ES”.

ART 7. Doveri e diritti dei Soci

7.1. – Ciascun socio ordinario ha diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi.

7.2. – Solo i soci ordinari possono essere eletti alle cariche sociali.

7.3. – Ciascun socio ordinario ha l’obbligo di versare una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio di Indirizzo.

7.4.- È facoltà dei soci, sia ordinari che corrispondenti, effettuare versamenti spontanei, all’uopo usufruendo, ricorrendone i presupposti, dei benefici fiscali previsti dalla legge.

7.5. – Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né per causa di morte.

***

ART. 8 – ORGANI dell’SOCIETA’

Sono organi dell’”OES”

  1. a) il Consiglio d’Indirizzo,
  2. b) il Presidente
  3. c) il Consigliere Delegato o Direttore
  4. c) L’Assemblea

d il Revisore dei Conti.

ART.9 – CONSIGLIO D’INDIRIZZO

9.1. – Il Consiglio d’Indirizzo è costituito da sei cinque componenti, scelti tra i soci ordinari.

9.2. – Il Consiglio d’Indirizzo rimane in carica per cinque esercizi

9.3. – Il Consiglio d’Indirizzo provvede a:

— nominare al suo interno all’unanimità il Presidente;

– nominare al suo interno all’unanimità il Consigliere Delegato

– nominare al suo interno il Consigliere Tesoriere

– nominare, scegliendolo tra i soci ordinari non componenti del Consiglio d’indirizzo il Revisore

– amministrare, approvando l bilancio di previsione e il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;

–  ammettere all’unanimità i nuovi soci nelle rispettive categorie;

– organizzare tutte le attività istituzionali nominando, se necessario o opportuno, di volta in volta i responsabili delle stesse

– nominare il revisore contabile

– deliberare in merito allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio; portando alla ratifica dell’Assemblea i relativi deliberati;

– svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto e dalla legge.

9.4. – Nell’ambito del Consiglio di indirizzo viene scelto un Consigliere Tesoriere che provvede alla tenuta dei conti.

9.5. – Il Consiglio di indirizzo può deliberare per le materie che comportano costi solo in presenza della relativa copertura.

ART. 10 – CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

10.1. – Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 4 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

10.2. – L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. La riunione può avvenire anche in video – audio conferenza.

10.3. –  Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e può deliberare a maggioranza salvo per le materie in cui è richiesta l’unanimità.

10.4. – Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

Articolo 11. Presidente

11.1. – Al presidente compete la rappresentanza dell’OES ed ha l’obbligo di informare il Consiglio d’indirizzo degli avvenimenti di maggior rilievo l’ordinaria amministrazione dell’Osservatorio. Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza può sostituire il Direttore su materie di competenza di questi.

11.2. -Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Indirizzo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Osservatorio, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 13 Il Consigliere Delegato

13.1. – Al Consigliere Delegato o Direttore spetta l’amministrazione dell’associazione e la realizzazione degli obbiettivi deliberati dal Consiglio d’indirizzo.

  1. 2. – Sostituisce il Presidente quando questi è impedito a partecipare.

13.3. – Interagisce con tutti gli enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, a cui partecipa l’OES

Art. 14

 L’Assemblea

14.1. – Tutti i soci ordinari costituiscono l’assemblea che è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per l’approvazione delle linee guida di attività (c.d. relazione di missione) proposte dal Consiglio di Indirizzo.

14.2. – L’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita e può deliberare con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, è costituita e può deliberare qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Non vi sono per qualsivoglia materia altri quorum.

14.3. – Compete all’Assemblea: la nomina del Consiglio di Indirizzo e del Revisore.

Articolo 15

Sistemi e procedure di controllo

15.1. – Le attività dell’OES sono sottoposte a controllo legale, contabile amministrativo e fiscale affidato ad un Revisore Il Revisore è nominato dall’Assemblea che indica, altresì, un supplente.

15.2. – L’incarico di Revisore è incompatibile con altri incarichi sociali. Il Revisore dura in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore è nominato tra i soci ordinari dell’Osservatorio e, solo in mancanza, tra i soci corrispondenti.

15.3. – Il Revisore: i) cura la tenuta dei libri dell’associazione; ii) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e, se scelto tra i soci corrispondenti, dell‘Assemblea con facoltà di parola ma senza diritto di voto; iii) verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, dando parere sui bilanci; iv) verifica il rispetto della legge e dello Statuto.

Articolo 16

Durata

16.1. – L’OES ha durata indeterminata.

Articolo 17.

 Libri sociali

17.1. – L’OES è obbligata alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

Articolo 18.

Bilanci

18.1. – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

18.2. – Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo è convocato per la predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente da sottoporre all’assemblea entro il 30 aprile

18-3- -Il bilancio è costituito dai seguenti documenti

1 Stato patrimoniale

  1. Rendiconto della gestione

3 Parere del Revisore

  1. 4. Relazione di missione

18.4. – Il rendiconto della gestione viene inviato ai soci ordinari per email nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione. E’ fatto obbligo ai soci ordinari di dare riscontro alla ricezione.

18.5. – Nello stesso termine il rendiconto della gestione deve essere messo a disposizione del Revisore per l’acquisizione del relativo parere.

18.6. -Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo predispone e

approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 19

Avanzi di gestione.

19.1. – All’OES è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale

19.2. -L’OES ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

Scioglimento. liquidazione e devoluzione del patrimonio

20.1. – In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Assemblea affiderà al Consiglio Direttivo la liquidazione dell’OES.

 20.2. – Il Consiglio Direttivo devolverà il patrimonio sociale, detratte le passività, ad un ente o istituzione, scelto dall’Assemblea convocata per la messa in liquidazione, avente medesime o analoghe finalità.

ART. 21

CLAUSOLA ARBITRALE

21.1. – Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite da un Arbitro Unico scelto dal Consiglio Direttivo il quale deciderà, sulla base del rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, secondo equità.

Articolo 22.

Disposizioni finali e rinvio normativo

22..1. – Per quanto non previsto dal presente Statuto e per tutto quanto contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile, nella normativa degli enti no profit e degli enti del terzo settore.