ACCADEMIA, GIURISTI E LEGGI RAZZIALI
(Testo della relazione tenuta a Napoli il 27 gennaio 2025 presso il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, in occasione del Giorno della Memoria).
Spero mi consentiate un’iniziale diversione dall’ambito più propriamente giuridico a quello, non di rado epistemologicamente liminare, della semantica. Affrontando dunque il tema delle parole, quelle pronunciate, evidentemente, ma anche quelle inopinatamente taciute: leggo, ad esempio, dal Dizionario biografico Treccani, alla voce Francesco Antolisei: con l’anno accademico 1938-39 l’A. ottenne il trasferimento a Genova, ove sostituì Nino Levi. Non una parola in più. Che cosa avrà mai determinato, nel ‘39, la necessità di sostituire Levi dalla titolarità della cattedra di Diritto e procedura penale?
Come è noto, i Provvedimenti per la difesa della razza del 17 novembre 1938, e quelli successivi del giugno 1939, erano stati preceduti dal R.d. 5 settembre 1938, n. 1390 che, nel disporre il divieto di iscrizione alle scuole di qualsiasi ordine e grado di alunni di razza ebraica, prevedeva, nel contempo, il licenziamento dalle scuole e dalle Università del Regno di tutti i docenti ebrei. In proposito, vorrei cogliere l’occasione per dedicare un ricordo, relativamente alla mia disciplina, ai due colleghi che furono destituiti in seguito a tali provvedimenti: Marcello Finzi e, appunto, Nino Levi, entrambi professori ordinari di Diritto e procedura penale, l’uno all’Università di Modena, l’altro a quella di Genova. Finzi si rifugia in Argentina, dove insegna all’Università di Cordoba. Verrà poi reintegrato nell’insegnamento nel 1951 e concluderà regolarmente la sua carriera accademica. Modena lo ricorda, oggi, con una via a lui dedicata. Il destino di Nino Levi fu molto più amaro. Giurista di grandissimo valore – ricordo, ad esempio, i suoi attualissimi scritti sui delitti contro la pubblica amministrazione, sul diritto penale internazionale e in tema di antigiuridicità speciale -, condirettore della Rivista penale, è costretto a fuggire negli Stati Uniti, trova lavoro in una scuola, a New York, dove muore soltanto due anni dopo. Aveva quarant’anni. Su di lui, amico stretto di Carlo Rosselli, a 21 anni eletto consigliere comunale a Milano nelle liste socialiste, a 25 difensore di Gaetano Salvemini in un processo spiccatamente politico, è invece calato tristemente l’oblio. Sono molto grato agli organizzatori di questo incontro per avermi dato l’occasione, preziosa, di rivolgergli un ricordo.
Ma andiamo alle parole della legge, non solo delle leggi razziali. Già il diritto penale coloniale, infatti, con una serie di provvedimenti databili tra il 1933 e il 1939, prevedeva molteplici disposizioni ispirate all’ideologia della razza, ad esempio il delitto di madamato – relazione d’indole coniugale del cittadino italiano con sudditi dell’Africa italiana -, in relazione al quale il ministro per le Colonie Lessona rilevava come l’accoppiamento con creature inferiori costituisca uno scivolamento verso una promiscuità sociale … nella quale annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice; In relazione a tale delitto, la stessa funzione della pena – da 1 a 5 anni di reclusione – sembrava acquisire, nella prassi, caratteri inquietantemente inediti. Leggo da Corte di appello di Addis Abeba 31 gennaio 1939: In concreto va inflitto un anno e un mese di reclusione, bastevoli a snebbiare il cervello dell’italiano e a disperdere la femmina in cento altri contatti che la diminuiscano di pregio per il nazionale e che la vincolino a nuovi interessi e forse a nuovi interessati affetti.
Sempre nel diritto coloniale era stata prevista, nel contempo, la circostanza aggravante della lesione del prestigio della razza, che costituiva peraltro reato in sé qualora non implementata su altra fattispecie, incriminandosi nel contempo il fatto del cittadino – rectius, del cittadino italiano metropolitano di razza ariana – che avesse lavorato per un indigeno o che avesse frequentato un locale indigeno.
In effetti, a differenza di quanto normalmente ritenuto, e un po’ superficialmente ripetuto, il razzismo entra nel nostro sistema penale ben prima delle leggi razziali. Direi già con il codice del ’30, in particolare con il titolo X del libro secondo: Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe.
È vero che le fattispecie lì contenute riguardano essenzialmente il divieto di pratiche abortive e il contagio da malattie veneree, ma è significativo porre attenzione alle parole di Rocco nella Relazione al Re: Non si nega che … esistano qui lesioni di altri interessi degni di tutela penale …, ma si vuole … affermare che sull’offesa di ogni altro interesse prevale l’offesa alla integrità e continuità della razza.
In proposito, scriveva Eugenio Florian, ordinario di Diritto penale all’Università di Urbino: i reati qui analizzati corrispondono alla politica … di tutela della razza instaurata dal regime fascista. E Enrico Altavilla, professore all’Università di Napoli, auspicava la sterilizzazione dei degenerati in un piano completo di difesa della razza.
Non è un caso che già dopo la promulgazione del codice penale Ugo Della Seta, professore di Storia della filosofia alla Sapienza, rilevasse come il peso riconosciuto dal codice alla religione cattolica, accompagnato dall’idea che il popolo fosse una comunità etnica e religiosa, rendesse implicitamente gli ebrei cittadini di serie b; e che Lodovico Mortara, figlio del rabbino di Livorno, già Ministro della Giustizia con il governo Nitti, ormai anziano, scrivesse: quando sarà che un figlio di Rabbino potrà ancora diventare Ministro degli affari di culto del Regno d’Italia e capo della Magistratura italiana? Sunt lacrimae rerum!
E tante lacrime, in effetti, sarebbero di lì a poco sgorgate. Le leggi razziali del ’39, lungi dal connotarsi di un carattere prevalentemente simbolico o di vaga ed estemporanea adesione opportunistica alle tesi dell’alleato nazista, si sostanziavano infatti in una normativa dettagliata e invasiva che isolava gli ebrei dal corpo sociale, comprimendone diritti e dignità, escludendoli dalla vita civile e rendendo per molti di loro estremamente difficile la stessa sopravvivenza.
In proposito, meritano certamente menzione le parole dell’Accademia. È significativo osservare, ad esempio, le prolusioni dei Rettori all’inaugurazione dell’a.a. 1938-1939. Di concezioni giudaiche … che inquinano la … vita intellettuale parla Paolo Vinassa de Regny, Rettore dell’Università di Pavia; di improrogabile necessità di un’energica politica razzista, Carlo Anti, Rettore dell’Università di Padova, e così via. Ma chi merita un’attenzione particolare è il Rettore dell’Università di Palermo, Giuseppe Maggiore, ordinario di Diritto penale, che definisce i provvedimenti razziali misure che non rappresentano una persecuzione ma una energica profilassi … nei confronti di chi è portatore di una religione e di una civiltà in perfetta antitesi con lo stile della nuova vita fascista.
L’energica profilassi, in particolare, avrebbe condotto alla radiazione, dall’ateneo palermitano, di Emilio Segré, ordinario di Fisica sperimentale, che avrebbe poi collaborato negli Stati Uniti con Enrico Fermi ottenendo il Premio Nobel per la fisica nel 1959, e di Mario Fubini, straordinario italianista di cui tutti ricordiamo, tra gli altri, i fondamentali studi su Giacomo Leopardi.
Maggiore, venendo così allo specifico della dottrina penalistica, avrebbe di lì a poco pubblicato la monografia Razza e fascismo esaltando la bontà delle leggi razziali – caratteristica dell’ebreo, ingordo e privo di scrupoli, è gioire del male -, e l’articolo Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in cui teorizzava l’opportunità di scardinare radicalmente la legalità liberale: la volontà dello Stato non può disarmarsi innanzi al delinquente, né proclamare la sua impotenza di fronte al delitto solo perché una legge elenca i reati e le pene. Il giudice …, pur mancando una precisa disposizione, reprimerà comunque i fatti che attentano all’autorità e alla maestà dello Stato.
In questa prospettiva, che richiama quella coeva tedesca del Führerprinzip, la fonte fondamentale dell’ordinamento giuridico viene individuata nella volontà del Duce, quale si può ricavare dalla sua parola, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina. Ove la legge sia oscura, o taccia addirittura, sarà fonte di diritto penale «la volontà del Capo» che è la legge di ogni legge: il capo …, che non parla attraverso i parlamenti e le loro leggi ma si esprime rivolgendosi direttamente al popolo, del cui sentimento e dei cui ideali è I‘unico interprete.
Maggiore, sospeso dall’insegnamento nel ’45, verrà reintegrato nel 1952. Negli anni ’60, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo ha istituito il “Premio Giuseppe Maggiore” per la migliore tesi di laurea nelle materie penalistiche. A Bagheria vi è ancora oggi una strada intitolata al suo nome.
In tema di leggi razziali – da lui definite uno dei più importanti capitoli della storia d’Italia, dal Risorgimento in poi -, lo studioso siciliano non è certamente isolato. Va senz’altro ricordato, ad esempio, l’incondizionato apprezzamento di Filippo Grispigni, ordinario di Diritto penale all’Università di Milano. D’altronde era stato lo stesso Grispigni a definire limpido e coraggioso il pensiero giuridico di Hans Frank (futuro governatore della Polonia, condannato a morte a Norimberga), e a scrivere insieme a Edmund Mezger l’entusiastica monografia La riforma penale nazionalsocialista.
Sempre nel ’39, Tancredi Gatti, libero docente di Diritto penale a Ferrara, scrive un saggio significativamente intitolato Per l’identificazione di un tipo criminale ebraico, Aldo Casalinuovo, libero docente alla Sapienza, pubblica sulla Rivista penale l’articolo La tutela penale della razza italiana, e – in un approccio più sistemico – nel 1940 Stefano Cutelli fonda e dirige la rivista Il diritto razzista, del cui comitato scientifico, un po’ dispiace ricordarlo, faceva parte anche Santi Romano.
La magistratura non è da meno. Nel 1939 Antonio Albertini, Procuratore generale della Cassazione, esalta la strumentalità delle leggi razziali a impedire la mescolanza del sangue per tutelare il prestigio della razza superiore; Mario Baccigalupi, giudice presso il Tribunale di Milano, è autore della monografia Rinnovamento razziale nel pensiero giuridico, il cui topos è la necessità di sconfiggere l’“infezione ebraica”; Mario Manfredini, sostituto Procuratore generale presso la Cassazione, pubblica su Il diritto razzista un articolo incentrato sul concetto di gerarchia di razza; Sofo Borghese, giudice del Tribunale militare di Milano, scrive un saggio, Razzismo e diritto penale, la cui tesi di fondo è che gli ebrei rappresentino il pericolo maggiore per la nostra razza, e il Presidente della Corte d’Appello di Torino, Giulio Ricci, indirizza una circolare ai presidenti dei tribunali del distretto sollecitandoli a assumere decisioni conformi allo spirito persecutorio della legislazione razziale.
Potrei continuare, ma quel che qui mi sembra interessante mettere in evidenza è come anche l’applicazione delle norme penali previste dalle leggi razziali fosse particolarmente sollecita, ottendendo, non di rado, una forte sintonia ideologica della prassi con le scelte del regime. In un caso relativo al divieto, per gli appartenenti alla razza ebraica, di avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana, il pretore di Trieste (sentenza del 21 marzo 1939) ne individuava la ratio nell’esigenza di impedire che, nel campo dei lavori servili, l’onesto lavoro di appartenenti a una razza preminente fosse sfruttato da una razza inferiore, non senza rilevare che l’imputato avesse agito in manifesto disprezzo delle recentissime leggi opportunamente adottate per la difesa della nostra razza.
La Cassazione, nel contempo, tendeva a fornire un’interpretazione decisamente estensiva di questa norma, ritenendola violata anche nell’ipotesi in cui, pur stipulato il contratto tra due persone di razza ariana, la domestica fosse comunque destinata a servire persone di razza ebraica (Cass., 17 luglio 1942).
Il fascismo dunque, per usare le parole di Primo Levi in Oro, uno dei racconti di cui si compone Il sistema periodico, come custode di una legalità e di un ordine detestabili. Un paradigma di legalità che, in ambiti politicamente sensibili, si strutturava sulla radicale erosione del pregresso modello ordinamentale e dei suoi valori, attuata con la costante adesione, o quantomeno con il connivente silenzio, della nostra dottrina.
Nessuna voce, d’altronde, si era levata per evidenziare le palesi violazioni dello Statuto Albertino poste in essere, già nel 1926, con l’istituzione del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato – composto da sei membri della milizia e da un solo giudice togato, peraltro senza diritto di voto -, tribunale la cui competenza investiva i reati contro la sicurezza dello Stato e del regime, e che, sostanzialmente privo di qualsiasi garanzia, costituì, per citare Alberto Aquarone, uno degli strumenti più odiosi ed efficaci della dittatura per reprimere ogni forma di opposizione e di dissenso.
L’entrata in vigore delle leggi razziali fu nel contempo preceduta da diffuse teorizzazioni giuspubblicistiche secondo le quali gli italiani di razza ebraica non costituissero cittadini optimo iure, e che dunque fosse legittima l’adozione di provvedimenti implementati sulla loro, evidentemente inferiore, diversità.
Si forniva, così, una sorta di fondamento dommatico, e di giustificazione teorica, alle leggi razziali. Rilevava ad esempio Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della razza, ma che nell’Italia repubblicana sarebbe divenuto Presidente della Corte costituzionale, come dalla diversità di razza … possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza della nostra gente che, come tali, vanno impedite. D’altronde il comma 3 dell’art. 1 c.c., abrogato nel ’44, avrebbe disposto che la legge possa porre limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze.
D’altronde, che quello di razza costituisse un principio giuridico era la tesi sostenuta da Baccigalupi in un articolo pubblicato nel 1940 su Il diritto razzista. Nel contempo, accanto a una base, per così dire, dommatica, ci si adoperava per fornire una base, per così dire, “scientifica” alle scelte del legislatore fascista. Il 5 agosto del 1938 era infatti stato pubblicato il primo numero del giornale La difesa della Razza, al cui interno compariva il Manifesto della razza – redatto da alcuni accademici sotto l’egida del Ministero della cultura popolare -, in cui si sosteneva espressamente la non appartenenza degli ebrei alla razza italiana. La rivista, di grande diffusione, avrebbe attaccato in modo sistematico e violentissimo la razza ebraica, prendendo frequentemente spunto da argomenti consueti all’odio razziale di tradizionale matrice cattolica, come il deicidio o l’infanticidio rituale, non mancando di tracciare una tipologia somatica dell’Ebreo (naso adunco, labbra carnose, mento sfuggente, occhi sporgenti e così via), e di riproporre – costantemente – la tesi secondo cui gli ebrei esercitassero poteri occulti sulla finanza e sull’ordine mondiale.
È pur vero che la nostra dottrina, a parte i casi ricordati, in realtà abbastanza sporadici, tese sostanzialmente – per una tanto evidente quanto disonorevole scelta di comodo – a “non occuparsi” delle leggi razziali, se non di rado e in una prospettiva paradossalmente non ideologica.
Emblematico, a fronte del divieto di matrimonio tra italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze … non ariane, il dibattito relativo alla natura istantanea o permanente della fattispecie, funzionale all’individuazione del tempus commissi delicti e del dies a quo della prescrizione, ovvero a questioni totalmente estranee al carattere politico e ideologico della scelta normativa, e soprattutto al consolidato quadro assiologico con cui la stessa collideva radicalmente. Si tratta forse dell’esempio più emblematico di quella de-ideologizzazione del giurista teorizzata da Rocco già nella prolusione sassarese del 1910, probabilmente il manifesto più compiuto del tecnicismo giuridico.
Nell’attribuirgli un ruolo meramente tecnico, scevro da qualsiasi implicazione politica e ideologica, Rocco delineava i tratti di un giurista asettico e neutrale soltanto in apparenza. Perché un giurista che non entra nel merito delle scelte politiche del legislatore, un giurista che scrive senza “dare fastidio”, è sostanzialmente – e sarebbe opportuno ricordarlo anche oggi, in tempi di fortissima recrudescenza dell’antisemitismo, e di malinconico crepuscolo della democrazia – un giurista totalmente asservito al potere.
Giuliano Balbi, giurista